Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 22 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Persone che agiscono di concerto

Dispositivo dell'art. 22 bis Testo unico bancario

1. (1)Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, il quale ha altresì disposto:
- (con l'art. 3, comma 3, lettere a) e b)) che "L'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione di partecipazioni inerenti ad accordi:
a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto;
b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!