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Articolo 22 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 14/09/2024]

Partecipazioni indirette

Dispositivo dell'art. 22 Testo unico bancario

1. (1)Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

  1. a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
  2. b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182, il quale ha altresì disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di autorizzazione preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Agli accordi conclusi antecedentemente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, si applica l'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto".

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