Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilitā permanente in forma definita non superiore al venti per cento č data facoltā di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite č calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.