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Articolo 218 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 218 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Nei casi di invalidità permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra I vari assegni da parte dei beneficiari.

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