AUTORE:
Giuseppe Lanzillo
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nel presente elaborato è stata trattato l’istituto dell’estradizione; tale argomento si inserisce nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale che si pone l’obiettivo di contrastare la criminalità organizzata attraverso la creazione di uno spazio comune di giustizia attraverso il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed un ravvicinamento delle normative dei vari Stati membri in ambito penale.
Nella prima parte, oltre agli aspetti generali della cooperazione giudiziaria penale ed ai principali trattati nell’ambito dell’Unione Europea, è stato analizzato il principio del mutuo riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali. Tra le tappe legislative richiamate nella prima parte è stato inserita la disamina del Trattato di Lisbona che ben si presta ad essere una solida base si cui poggiare lo sviluppo dello spazio di giustizia penale, conferendo nuovi poteri al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il principio del mutuo riconoscimento, lo stesso è stato consacrato come “pietra angolare” di uno spazio giudiziario europeo dal Consiglio europeo di Tampere ed ha cambiato la cooperazione tra gli stati membri nell’ambito della materia penale, creando un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tale principio è contenuto nell’articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e consente una circolazione rapida dei provvedimenti all’interno dell’Unione europea; dall’accettazione e dal riconoscere una decisione proveniente da un giudice di un Paese membro significa considerare tale provvedimento come emesso da un giudice del proprio paese. Tuttavia, il principio del mutuo riconoscimento può contribuire ed essere efficace nell’ambito della cooperazione giudiziaria se vi è un accostamento delle varie legislazioni nazionali, da cui deriverebbe il superamento delle varie differenze esistenti tra di esse per giungere al principio di equivalenza su cui si basa il principio del mutuo riconoscimento stesso.
Nella successiva parte è stata esaminato l'istituto dell’estradizione, attraverso cui uno Stato consegna ad un altro Paese, con cui è legato da un preciso accordo internazionale l’individuo che si trovi nel primo territorio, contro cui è stata intentata dal secondo un’azione penale di condanna. Particolare attenzione in tale parte dell’elaborato è stata data al principio di specialità che si concretizza nel divieto di adottare misure restrittive della libertà e di procedere nei confronti dell’estradato per fatti differenti ed anteriori da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione stessa; tale criterio trova la sua disciplina in norme pattizie internazionali ed in diverse disposizioni dell’ordinamento interno, tra cui il primo comma dell’articolo 14 della Convenzione Europea di Estradizione che stabilisce che la consegna dell’estradando è subordinata alla condizione che il soggetto non sia sottoposto a procedimento penale, privato della libertà o sottoposto ad alcuna misura privativa della libertà personale per fatti diversi da quelli per cui è stata rilasciata l’estradizione.
Nell’ultima parte è stato trattato il rapporto tra Stati Uniti d’America ed Italia in tema d’estradizione, soffermando l’attenzione sul recente tema venuto alla ribalta dai Mass Media riguardo il caso di Chico Forti, condannato nel 2000 per omicidio negli Stati Uniti. Tra il nostro paese e gli Stati Uniti diversi sono stati i Trattati in materia di mutua assistenza giudiziaria e di estradizione; tra gli stessi si ricordi il Trattato di mutua assistenza in materia penale del 1982, il Trattato di estradizione del 1983; in osservanza agli accordi UE – USA, l’Italia e gli Stati Uniti hanno adottato quanto disposto dal secondo paragrafo dell’articolo 3 di tali accordi con cui si è riconosciuto che le disposizioni degli di tali accordi vanno applicate ai trattati conclusi precedentemente tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’entità della pena prevista nell’ordinamento dello Stato che richiede l’estradizione, non può divenire una causa ostativa alla pronuncia favorevole della stessa in quanto il regime sanzionatorio è riservato, tranne che nel caso in cui sia prevista la pena capitale alle differenti valutazioni dei due ordinamenti giuridici o che l’estradato possa essere sottoposto ai trattamenti elencati nel primo comma dell’articolo 698 del codice di procedura penale. Se ricorrono elementi tali da far pensare che il ricercato, una volta estradato, possa essere sottoposto a trattamenti disumani, lo Stato ha l’onere di garantire che ogni detenuto sia trattenuto in condizioni di massimo rispetto della dignità umana ed in particolare sarà compito del giudice di merito accertarsi di tale condizione futura dell’estradando.
Nella prima parte, oltre agli aspetti generali della cooperazione giudiziaria penale ed ai principali trattati nell’ambito dell’Unione Europea, è stato analizzato il principio del mutuo riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali. Tra le tappe legislative richiamate nella prima parte è stato inserita la disamina del Trattato di Lisbona che ben si presta ad essere una solida base si cui poggiare lo sviluppo dello spazio di giustizia penale, conferendo nuovi poteri al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il principio del mutuo riconoscimento, lo stesso è stato consacrato come “pietra angolare” di uno spazio giudiziario europeo dal Consiglio europeo di Tampere ed ha cambiato la cooperazione tra gli stati membri nell’ambito della materia penale, creando un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tale principio è contenuto nell’articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e consente una circolazione rapida dei provvedimenti all’interno dell’Unione europea; dall’accettazione e dal riconoscere una decisione proveniente da un giudice di un Paese membro significa considerare tale provvedimento come emesso da un giudice del proprio paese. Tuttavia, il principio del mutuo riconoscimento può contribuire ed essere efficace nell’ambito della cooperazione giudiziaria se vi è un accostamento delle varie legislazioni nazionali, da cui deriverebbe il superamento delle varie differenze esistenti tra di esse per giungere al principio di equivalenza su cui si basa il principio del mutuo riconoscimento stesso.
Nella successiva parte è stata esaminato l'istituto dell’estradizione, attraverso cui uno Stato consegna ad un altro Paese, con cui è legato da un preciso accordo internazionale l’individuo che si trovi nel primo territorio, contro cui è stata intentata dal secondo un’azione penale di condanna. Particolare attenzione in tale parte dell’elaborato è stata data al principio di specialità che si concretizza nel divieto di adottare misure restrittive della libertà e di procedere nei confronti dell’estradato per fatti differenti ed anteriori da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione stessa; tale criterio trova la sua disciplina in norme pattizie internazionali ed in diverse disposizioni dell’ordinamento interno, tra cui il primo comma dell’articolo 14 della Convenzione Europea di Estradizione che stabilisce che la consegna dell’estradando è subordinata alla condizione che il soggetto non sia sottoposto a procedimento penale, privato della libertà o sottoposto ad alcuna misura privativa della libertà personale per fatti diversi da quelli per cui è stata rilasciata l’estradizione.
Nell’ultima parte è stato trattato il rapporto tra Stati Uniti d’America ed Italia in tema d’estradizione, soffermando l’attenzione sul recente tema venuto alla ribalta dai Mass Media riguardo il caso di Chico Forti, condannato nel 2000 per omicidio negli Stati Uniti. Tra il nostro paese e gli Stati Uniti diversi sono stati i Trattati in materia di mutua assistenza giudiziaria e di estradizione; tra gli stessi si ricordi il Trattato di mutua assistenza in materia penale del 1982, il Trattato di estradizione del 1983; in osservanza agli accordi UE – USA, l’Italia e gli Stati Uniti hanno adottato quanto disposto dal secondo paragrafo dell’articolo 3 di tali accordi con cui si è riconosciuto che le disposizioni degli di tali accordi vanno applicate ai trattati conclusi precedentemente tra l’Italia e gli Stati Uniti. L’entità della pena prevista nell’ordinamento dello Stato che richiede l’estradizione, non può divenire una causa ostativa alla pronuncia favorevole della stessa in quanto il regime sanzionatorio è riservato, tranne che nel caso in cui sia prevista la pena capitale alle differenti valutazioni dei due ordinamenti giuridici o che l’estradato possa essere sottoposto ai trattamenti elencati nel primo comma dell’articolo 698 del codice di procedura penale. Se ricorrono elementi tali da far pensare che il ricercato, una volta estradato, possa essere sottoposto a trattamenti disumani, lo Stato ha l’onere di garantire che ogni detenuto sia trattenuto in condizioni di massimo rispetto della dignità umana ed in particolare sarà compito del giudice di merito accertarsi di tale condizione futura dell’estradando.