AUTORE:
Emirjeta Tocilla
ANNO ACCADEMICO: 2017
TIPOLOGIA: Laurea liv. I
ATENEO: Universitą degli studi di Genova
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Come qualsiasi altro contratto, anche quello di lavoro può presentare collegamenti con ordinamenti giuridici diversi che danno origine ad un conflitto di leggi applicabili al medesimo. Il collegamento con un ordinamento straniero può derivare dai vari elementi che caratterizzano il contratto: la cittadinanza o il domicilio delle parti, il luogo dove il contratto è stato stipulato o ha trovato totale o parziale esecuzione, la sede dell’impresa che ha assunto il lavoratore o anche semplicemente la presenza di clausole contrattuali che rinviano ad una legge straniera. I criteri che permettono di selezionare la legge applicabile al contratto di lavoro con elementi di internazionalità sono oggi indicati dall’art. 8 dal Regolamento Roma I, norma speciale che deroga alle norme generali dello stesso regolamento deputate a risolvere i conflitti di legge per la generalità degli altri contratti. La principale differenza tra contratto nazionale e contratto internazionale senza dubbio è data dalla dimensione puramente “nazionale” del primo i cui effetti si producono esclusivamente su tale territorio; altre differenze si riscontrano poi negli aspetti culturali, comportamentali, politici e giuridici che caratterizzano i diversi interlocutori commerciali. Questi fattori sono determinanti nelle scelte che si fanno quando si devono formulare determinate clausole, se si vuole predisporre una clausola di forza maggiore in un contratto non si può non tener conto delle condizioni socio-politiche dei paesi coinvolti nella negoziazione. Per quanto riguarda invece le fonti dei contratti internazionali, in primis vi è la legge nazionale che si sceglie come legge applicabile al contratto e le convenzioni internazionali, vi è poi la normativa comunitaria, da un lato i regolamenti UE, di carattere generale, obbligatori e direttamente applicabili negli stati membri, e dall’altro direttive CE che sono vincolanti per gli stati membri solo per quanto riguarda un determinato risultato da raggiungere. Vi sono poi gli usi del commercio internazionale e, infine, raccolte normative “private” di principi o usi del commercio internazionale. Rimane inteso che la legge nazionale scelta come legge regolatrice del contratto è e rimane la fonte primaria proprio perché non vi è una disciplina uniforme che regoli i contratti internazionali, ne consegue l’opportunità, nel predisporre il testo contrattuale, di scegliere la legge applicabile e anzitutto individuare eventuali norme imperative che non possono essere derogate dalle parti in quanto utilizzare clausole contrattuali contrarie alla legge, potrebbe comportare l’annullabilità o peggio ancora la nullità del contratto stesso. La scelta della legge da applicare al contratto è di fondamentale importanza nei contratti internazionali, se le parti non la indicano, la scelta sarà rimessa alle norme di diritto internazionale privato.