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Articolo 7 ter Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 29/05/2024]

Nullitą degli atti dell'amministrazione finanziaria

Dispositivo dell'art. 7 ter Statuto del contribuente

1. (1)Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

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