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Articolo 16 Statuto del contribuente

(L. 27 luglio 2000, n. 212)

[Aggiornato al 29/05/2024]

Coordinamento normativo

Dispositivo dell'art. 16 Statuto del contribuente

1. Il Governo č delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o pių decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

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