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Articolo 9 bis Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertą personale

Dispositivo dell'art. 9 bis Codice Processo Penale Minorile

1. (1)Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera c) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131.

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