Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (1).
Note
(1)
Si tratta, pertanto, di una presunzione juris tantum: spetterà, quindi, alla parte interessata alla disapplicazione dell'uso provare la sua inesistenza.
Cfr. d.lgs.C.p.S. 27-1-1947, n. 152 (Nuove norme per la raccolta degli usi generali di commercio) modificato con l. 13-3-1950, n. 115. Per gli usi provinciali cfr. 20-9-1934, n. 2011.
Cfr. d.lgs.C.p.S. 27-1-1947, n. 152 (Nuove norme per la raccolta degli usi generali di commercio) modificato con l. 13-3-1950, n. 115. Per gli usi provinciali cfr. 20-9-1934, n. 2011.