1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili(1).
2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma(1).
3. Al personale in servizio presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.