Come spiega il sito web dell'Inps, la cosiddetta "visita fiscale" è la verifica dello stato di malattia del dipendente pubblico o privato, costretto ad interrompere momentaneamente il proprio lavoro per curarsi e guarire. Tale controllo, che consiste in una visita medica domiciliare compiuta in precise ore della giornata (fasce orarie di reperibilità), è svolto dai medici fiscali.
In materia di controlli sui lavoratori, una questione ricorrente è la seguente: in caso di infortunio sul lavoro e relativa sospensione dell'attività, esiste la possibilità di ricevere una visita fiscale Inps? La risposta è negativa, ma attenzione: sarà l'Inail ad avere competenza esclusiva in materia di controlli, pur possibili. Lo ha chiarito la nota 246/2018 emanata dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, testo nel quale si rimarca che l’Istituto per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro è, appunto, competente per quanto attiene la valutazione medica e giuridica dei dipendenti pubblici e privati, sotto il profilo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
Infatti l'art. 12 della legge n. 67 del 1988 assegna all'Inail la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati.
Non solo. In una FAQ pubblicata sul proprio sito web, l'istituto ha precisato che non effettua controlli domiciliari sulla falsariga delle visite fiscali Inps. Conseguentemente non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dello stesso istituto.
Ecco perché l'Inps, già nel messaggio n. 3265 del 2017 - in cui aveva dettato istruzioni amministrative ed operative in materia di Polo unico per le visite fiscali - ha ricordato di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto di stretta competenza dell'Inail.
In ipotesi di infortunio sul lavoro i controlli dell'Inail, come dicevamo, sono possibili. Lo ha spiegato direttamente l'Istituto: non si tratterà, però, di visite fiscali domiciliari in specifici orari della giornata, bensì di visite conseguenti alla formale convocazione del lavoratore pubblico o privato vittima di infortunio. Al dipendente potrà, infatti, essere inviata una cartolina di convocazione presso la sede territoriale dell'Istituto.
L'infortunato dovrà rispondere alla convocazione, sottoponendosi alla visita di controllo e, al contempo, non potrà opporsi senza giustificato motivo alle cure mediche e chirurgiche che lo stesso Inail ritenga doverose per la guarigione (art. 87 D.P.R. n. 1124 del 1965).
Ricapitolando, se sussiste un infortunio sul lavoro non scattano visite fiscali tramite medici Inps, e il lavoratore potrà liberamente uscire di casa senza dover tenere conto delle fasce orarie. Tuttavia egli dovrà comunque mantenere una condotta tale da non pregiudicare la guarigione e il ritorno al lavoro dopo l'infortunio patito.
Ricordiamo infine che, come stabilito dalla sentenza n. 15773 del 2002 della Cassazione, i vari Ccnl possono comunque fissare l’obbligo di reperibilità in specifiche fasce orarie, anche nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. E, come indica il portale Superabile di Inail, se tale obbligo non viene osservato dal dipendente, il datore di lavoro potrà applicare una sanzione disciplinare, ma il lavoratore non perderà l’indennità Inail spettante.
In materia di controlli sui lavoratori, una questione ricorrente è la seguente: in caso di infortunio sul lavoro e relativa sospensione dell'attività, esiste la possibilità di ricevere una visita fiscale Inps? La risposta è negativa, ma attenzione: sarà l'Inail ad avere competenza esclusiva in materia di controlli, pur possibili. Lo ha chiarito la nota 246/2018 emanata dagli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, testo nel quale si rimarca che l’Istituto per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro è, appunto, competente per quanto attiene la valutazione medica e giuridica dei dipendenti pubblici e privati, sotto il profilo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.
Infatti l'art. 12 della legge n. 67 del 1988 assegna all'Inail la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati.
Non solo. In una FAQ pubblicata sul proprio sito web, l'istituto ha precisato che non effettua controlli domiciliari sulla falsariga delle visite fiscali Inps. Conseguentemente non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dello stesso istituto.
Ecco perché l'Inps, già nel messaggio n. 3265 del 2017 - in cui aveva dettato istruzioni amministrative ed operative in materia di Polo unico per le visite fiscali - ha ricordato di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto di stretta competenza dell'Inail.
In ipotesi di infortunio sul lavoro i controlli dell'Inail, come dicevamo, sono possibili. Lo ha spiegato direttamente l'Istituto: non si tratterà, però, di visite fiscali domiciliari in specifici orari della giornata, bensì di visite conseguenti alla formale convocazione del lavoratore pubblico o privato vittima di infortunio. Al dipendente potrà, infatti, essere inviata una cartolina di convocazione presso la sede territoriale dell'Istituto.
L'infortunato dovrà rispondere alla convocazione, sottoponendosi alla visita di controllo e, al contempo, non potrà opporsi senza giustificato motivo alle cure mediche e chirurgiche che lo stesso Inail ritenga doverose per la guarigione (art. 87 D.P.R. n. 1124 del 1965).
Ricapitolando, se sussiste un infortunio sul lavoro non scattano visite fiscali tramite medici Inps, e il lavoratore potrà liberamente uscire di casa senza dover tenere conto delle fasce orarie. Tuttavia egli dovrà comunque mantenere una condotta tale da non pregiudicare la guarigione e il ritorno al lavoro dopo l'infortunio patito.
Ricordiamo infine che, come stabilito dalla sentenza n. 15773 del 2002 della Cassazione, i vari Ccnl possono comunque fissare l’obbligo di reperibilità in specifiche fasce orarie, anche nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. E, come indica il portale Superabile di Inail, se tale obbligo non viene osservato dal dipendente, il datore di lavoro potrà applicare una sanzione disciplinare, ma il lavoratore non perderà l’indennità Inail spettante.