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Treno in ritardo e aereo perso: abbiamo diritto ad essere risarciti?

Treno in ritardo e aereo perso: abbiamo diritto ad essere risarciti?
Secondo il Tribunale di Firenze il viaggiatore ha diritto solamente al rimborso di una parte del costo del biglietto del treno proporzionato alla durata del ritardo.
Se il treno è in ritardo e perdiamo la coincidenza con un volo, abbiamo diritto di essere risarciti dalla compagnia ferroviaria?
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E, se sì, in quale misura?

Il Tribunale di Firenze, con una sentenza del 23 marzo 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni.

Nel caso esaminato dal Tribunale, una signora giunta in ritardo alla stazione di Roma, aveva perso la coincidenza con il volo che doveva prendere per andare a Tolosa, e per tale motivo aveva agito in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, essendosi trovata costretta ad acquistare un nuovo biglietto aereo, sia per sé che per la nipote minorenne che viaggiava con sé.

La donna chiedeva, dunque, che le Ferrovie dello Stato fossero condannate a rimborsarle il costo del biglietto aereo perso, sia per sé, che per la nipote.

Il Giudice di Pace, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla donna, evidenziando che la società che gestiva le ferrovie si era resa inadempiente, in considerazione del largo ritardo con cui il tremo era giunto alla stazione, provocando la perdita del volo prenotato.

Secondo il Giudice di Pace, dunque, la domanda risarcitoria doveva essere accolta, in quanto non risultava essersi verificato alcun “caso fortuito o forza maggiore” ed era stato provato il possesso del biglietto aereo per il volo perduto.

La società che gestiva le ferrovie, decideva di impugnare la sentenza sfavorevole, osservando che il Regio Decreto n. 34 del 1948 e il Regolamento Comunitario n. 1371 del 2007 escludono la risarcibilità delle voci di danno richieste dalla donna.

Secondo la società impugnante, inoltre, il giudice di primo grado avrebbe errato nel non rilevare il caso fortuito e la forza maggiore.

Il Tribunale, riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla società appellante, riformando la sentenza resa dal Giudice di Pace in primo grado.

Osservava il Tribunale, infatti, che il trasporto ferroviario è regolato dall’art. 1680 c.c. e dalla norma speciale, rappresentata dal R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge n. 911 del 4 aprile 1935, che stabilisce le “Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato”.

All’art. 11 di tale legge, osservava il Tribunale, è previsto che, in caso di ritardo, soppressione o mancata coincidenza del treno, il viaggiatore ha diritto al “rimborso del biglietto, qualora non sia stato effettuato il viaggio, o al riconoscimento di una percentuale sul costo del biglietto, variabile a seconda della durata del ritardo”.

Di conseguenza, in caso di ritardo, il viaggiatore non ha diritto al rimborso integrale del biglietto, ma solo al riconoscimento “di una percentuale sul costo del biglietto” proporzionata alla durata del ritardo, in quanto il viaggio è stato comunque effettuato.

Del resto, precisava il Tribunale, in senso conforme si esprime anche il Regolamento Comunitario n. 1371/2007, il quale, agli artt. 16 e 7, prevede “il rimborso del biglietto nel caso in cui non sia possibile effettuare il viaggio” e il diritto ad un indennizzo per il ritardo, “in misura percentuale rispetto al costo del biglietto”.

Di conseguenza, poiché la normativa citata limita i diritti del viaggiatore che abbia subito le conseguenza del ritardo del treno ad ottenere un indennizzo pari ad una parte del costo del biglietto, il Tribunale riteneva di non poter accogliere la domanda risarcitoria avanzata dalla viaggiatrice in questione, con la quale era stato chiesto, invece, il rimborso del costo del biglietto aereo perso, sia per sé che per la nipote.

Ciò considerato, il Tribunale accoglieva l’appello proposto da Ferrovie dello Stato, respingendo la domanda risarcitoria della signora.


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