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Il trasferimento di proprietà di un'auto sottoposta a fermo amministrativo può essere dichiarato inefficace?

Il trasferimento di proprietà di un'auto sottoposta a fermo amministrativo può essere dichiarato inefficace?
La Corte di Cassazione ha confermato che deve essere dichiarato inefficace l'atto di trasferimento di proprietà di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo, quando tale trasferimento sia stato effettuato allo scopo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore del soggetto trasferente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23950 del 12 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni circa la validità e l’efficacia di un atto di trasferimento di un veicolo sottoposto a “fermo amministrativo” (art. 214 Codice della Strada).

In particolare, se un soggetto che è titolare di alcuni debiti vende l’auto sottoposta a fermo amministrativo, pochi giorni dopo la notifica del provvedimento di fermo, l’atto di trasferimento può essere dichiarato inefficace dal creditore del trasferente?

Nel caso esaminato dalla Cassazione, Equitalia aveva agito in giudizio nei confronti di due soggetti, chiedendo che il Tribunale dichiarasse l’inefficacia di un atto con il quale uno di tali soggetti aveva trasferito all’altro un’automobile di sua proprietà, sottoposta a fermo amministrativo.
Evidenziava Equitalia, infatti, che tale atto di trasferimento era stato posto in essere dai convenuti nella piena consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (nella specie, Equitalia, che aveva notificato al convenuto-venditore delle cartelle di pagamento).

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda proposta da Equitalia e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello, con la conseguenza che i condannati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che i convenuti non avevano contestato di essere stati legati, all’epoca dei fatti, da un “rapporto di convivenza, di natura sentimentale” e che gli stessi non avevano nemmeno contestato che il trasferimento dell’auto era avvenuto poco dopo la notifica del provvedimento di fermo amministrativo.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, correttamente, ritenuto che la coppia avesse stipulato l’atto di trasferimento dell’autovettura proprio allo scopo di impedire ad Equitalia di rivalersi sul bene stesso in sede di riscossione del proprio credito.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condannati in primo e secondo grado, condannando gli stessi anche al pagamento delle spese processuali.


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