In particolare, se un soggetto che è titolare di alcuni debiti vende l’auto sottoposta a fermo amministrativo, pochi giorni dopo la notifica del provvedimento di fermo, l’atto di trasferimento può essere dichiarato inefficace dal creditore del trasferente?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, Equitalia aveva agito in giudizio nei confronti di due soggetti, chiedendo che il Tribunale dichiarasse l’inefficacia di un atto con il quale uno di tali soggetti aveva trasferito all’altro un’automobile di sua proprietà, sottoposta a fermo amministrativo.
Evidenziava Equitalia, infatti, che tale atto di trasferimento era stato posto in essere dai convenuti nella piena consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (nella specie, Equitalia, che aveva notificato al convenuto-venditore delle cartelle di pagamento).
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda proposta da Equitalia e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello, con la conseguenza che i condannati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai ricorrenti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che i convenuti non avevano contestato di essere stati legati, all’epoca dei fatti, da un “rapporto di convivenza, di natura sentimentale” e che gli stessi non avevano nemmeno contestato che il trasferimento dell’auto era avvenuto poco dopo la notifica del provvedimento di fermo amministrativo.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, correttamente, ritenuto che la coppia avesse stipulato l’atto di trasferimento dell’autovettura proprio allo scopo di impedire ad Equitalia di rivalersi sul bene stesso in sede di riscossione del proprio credito.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condannati in primo e secondo grado, condannando gli stessi anche al pagamento delle spese processuali.