L’art. 2095 del codice civile, al primo comma, prescrive letteralmente che: «I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai».
Al comma secondo dello stesso articolo specifica: «Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie ».
Nella prassi, quindi, all’atto dell’assunzione del lavoratore dipendente, il datore di lavoro assegna allo stesso un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale. Tale ruolo è identificato a mezzo dell’indicazione della categoria, della qualifica, delle mansioni. Dall’insieme degli specifici elementi indicati e quindi dall’inquadramento professionale specifico del lavoratore dipendente, discendono tutta una serie di conseguenze economiche e normative.
La retribuzione è il primo elemento condizionato dall’inquadramento particolare del lavoratore dipendente, essa è diversa a seconda dei compiti affidati al dipendente: maggiori sono le responsabilità, le difficoltà, la specializzazione e le competenze richieste più alta è la retribuzione. Sarà il contratto collettivo applicabile al particolare rapporto di lavoro a stabilire i diversi livelli retributivi.
Dalla classificazione del personale discendono anche altri effetti che si ripercuotono sulla gestione del personale dipendente, tra cui:
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di comporto;
- le eventuali indennità economiche legate alla specifica mansione svolta;
- il periodo di preavviso per licenziamenti e dimissioni;
- le indennità previdenziali ed assistenziali riconosciute al verificarsi di alcuni eventi tutelati;
- la liquidazione dei contributi previdenziali;
- la liquidazione dei premi assicurativi;
- l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa o per la formazione professionale.
- oltre ad una serie di altri istituti specifici previsti dalla contrattazione collettiva o da norme speciali.
Ogni Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (C.C.N.L.) adotta un sistema di classificazione del personale basato su tre diversi livelli.
Le Categorie Legali – in quanto previste dall’art. 2095 del Codice - Civile, sono:
- DIRIGENTI. Tale categoria trova puntuale specificazione nella contrattazione collettiva. In sintesi e in via generale, il Dirigente si caratterizza per essere investito di competenze e responsabilità decisionali nei confronti dell'azienda o di un ramo autonomo di essa.
Pertanto, gode di una certa autonomia, pur rimanendo un dipendente, esso è soggetto a particolari trattamenti normativi ed economici, ampiamente derogatori rispetto a quelli che valgono per le altre categorie di lavoratori dipendenti.
- QUADRI. Ai sensi dell'art. 2 comma della Legge n. 190/1985 i quadri sono «i prestatori di lavoro subordinato che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obbiettivi dell'impresa».
Il quadro si pone a metà strada tra il dirigente e l'impiegato.
Il 2° comma dell’art. 2 summenzionato rinvia espressamente alla contrattazione collettiva (cui si fa rinvio) l'individuazione dei requisiti per poter esser considerati quadri, «in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa».
- IMPIEGATI. E' la categoria più antica fra quelle riconosciute dalla legge.
Il R.D.L. n. 1825/1924 definisce il contratto di impiego privato come il contratto «per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto, ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera».
Le caratteristiche principali dell'impiegato sono la collaborazione, la professionalità e, soprattutto, la non manualità.
Tale ultima caratteristica è quella che differenzia la categoria impiegatizia rispetto a quella degli Operai.
- OPERAI. Come per i Dirigenti e diversamente dai Quadri e dagli impiegati, la definizione relativa alla categoria degli operai è integralmente contenuta all’interno dei Contratti Collettivi. La principale caratteristica o requisito qualificante le mansioni di tale categoria è la «manualità», essa è infatti rinvenibile esclusivamente in tale categoria.
Le Qualifiche Contrattuali sono individuate dai singoli contratti collettivi sulla base dell’insieme delle mansioni che sono accomunate dallo stesso livello di specializzazione, di responsabilità e difficoltà del ruolo ricoperto. Ad ogni qualifica corrisponde un determinato trattamento economico.
Le Mansioni, invece, costituiscono l’insieme dei compiti che vengono assegnati al dipendente o, anche, identificano nello specifico i compiti concretamente svolti dal dipendente.
L’art. 2103 comma 1 del Codice Civile stabilisce che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
Il comma 7 del medesimo articolo 2103 prescrive che: «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
Quali sono le categorie legali in cui vengono suddivisi i lavoratori dipendenti?