La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13663 del 5 luglio 2016, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Garante della privacy aveva condannato una farmacia al pagamento di una sanzione di Euro 2.400,00, per la violazione dell’art. 13 del Codice della Privacy, in quanto il legale rappresentante della farmacia stessa non aveva adeguatamente informato i clienti della presenza di una telecamera di videosorveglianza.
Nello specifico, il farmacista aveva apposto unicamente un cartello sulla parete interna della farmacia, che non era visibile dall’esterno.
Il farmacista, ritenendo la sanzione ingiusta, si era rivolto al Tribunale di Sondrio, il quale aveva accolto l’opposizione e annullato l’ordine di pagamento.
Osservava il Tribunale, infatti, che, al momento del fatto, non era ancora entrato in vigore il provvedimento dell’8 aprile 2010, con cui il Garante della Privacy aveva introdotto l’obbligo di collocare l’informativa relativa alle telecamere di videosorveglianza “prima del raggio d’azione della telecamera” e in modo tale da essere “chiaramente visibile agli interessati”.
Evidenziava il Tribunale, dunque, come, all’epoca del fatto, fosse applicabile un precedente provvedimento emesso dal Garante, con il quale si imponeva unicamente di “previamente informare” l’interessato che sta per accedere in una zona videosorvegliata.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, poiché, nel caso in esame, era stata accertata la presenza dell’avviso su una parete interna della farmacia, non poteva ravvisarsi alcuna violazione di legge.
Ritenendo la decisione ingiusta, il Garante della Privacy aveva deciso di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza in oggetto.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al Garante, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che “l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l’accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale”.
Precisava la Cassazione, inoltre, che, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, l’interessato deve essere previamente informato “oralmente o per iscritto” del trattamento dei suoi dati personali.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, già per il disposto dell’art. 13 sopra citato, l’informativa ai soggetti che facciano ingresso in un locale chiuso (quale un locale commerciale) “deve intendersi necessaria prima che gli interessati accedano nella zona video sorvegliata”.
Secondo la Cassazione, dunque, “l’installazione di un impianto di video sorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 dei 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area video sorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”.
Poiché, invece, nel caso di specie, l’avviso della zona video sorvegliata era stato collocato sulla parete interna della farmacia, doveva ritenersi violato l’art. 13 del Codice della Privacy e il Garante aveva, del tutto correttamente, applicato la sanzione.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal Garante della Privacy e, pronunciandosi nel merito della questione, rigettava l’opposizione proposta dalla farmacia avverso la sanzione pecuniaria.