Tra gli strumenti di autodifesa disponibili sul mercato troviamo l'ormai notissimo spray al peperoncino, facilmente acquistabile anche negli store online; ma il suo utilizzo per reagire al tentativo di aggressione fisica, violenza sessuale, rapina o stalking, è sempre una legittima scelta oppure ci sono limiti fissati dalla legge, i quali vietano di usarlo in specifiche circostanze?
Ebbene, si tratta di domande che hanno certamente ragion d'essere e, per rispondere, dobbiamo premettere che, nel nostro Paese, l'utilizzo dello spray al peperoncino è legale soltanto come strumento di autodifesa contro una palese e attuale minaccia. Inoltre l'uso dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità che opera nel contesto della legittima difesa, evitando perciò aggressioni "preventive" e anteriori all'insorgenza della minaccia. Ma non solo.
Su impulso del legislatore e, in particolare, dell'art. 3, comma 32, della L. n. 94 del 2009, oggi esiste una precisa disciplina in tema di spray e proiettori balistici a base di Oleoresin Capsicum, ossia l'ingrediente attivo principale negli spray al peperoncino. Tale sostanza è in grado di provocare irritazione temporanea agli occhi, alla pelle e alle vie respiratorie.
In particolare ci riferiamo al decreto ministeriale n. 103 del 2011 che, all'art. 1 comma 1, ha stabilito i requisiti tecnici che devono avere gli strumenti di autodifesa previsti dalla sopracitata legge. Lo spray deve rispettare i seguenti requisiti e limiti:
- la miscela non deve essere maggiore di 20 ml;
- la percentuale di Oleoresin Capsicum disciolto non deve essere maggiore del 10%, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%;
- assenza di sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- confezione sigillata all’atto della vendita e apposizione di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
- massima gittata non maggiore di 3 metri.
Una pronuncia della Cassazione, la n. 8624 del 2018, ha stabilito che lo spray al peperoncino può essere escluso dalla categoria degli oggetti atti a offendere - di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 - se conforme a tutte le caratteristiche tecniche di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale e se l’uso sia meramente orientato all’autodifesa personale. Qualora il prodotto sia invece utilizzato come mezzo di offesa, si applicherà la normativa in materia di armi. Conseguentemente l'autore dell'offesa potrà rispondere del reato relativo al porto di oggetti idonei ad offendere, senza giustificato motivo.
Inoltre, se dall'utilizzo dello spray possono scaturire lesioni, sarà applicata altresì l’aggravante di cui all’art. 585 del c.p.. Dunque, utilizzare uno spray al peperoncino non a norma ben potrebbe esporre il possessore a conseguenze penali, potendosi integrare altresì il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 del c.p.) oltre che quello di lesioni personali (art. 582 del c.p.). Si rimarca, infine, che per l'uso lecito dello spray non è necessario il porto d'armi.