Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Segretario dell'assemblea condominiale: può farlo l'amministratore?

Segretario dell'assemblea condominiale: può farlo l'amministratore?
L'amministratore di condominio può svolgere anche le funzioni di segretario in occasione della assemblea condominiale?
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 743 del 14 gennaio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di validità delle delibere dell’assemblea di condominio.

In particolare, è stato affrontato il seguente tema: l’amministratore del condominio può svolgere anche le funzioni di segretario in occasione di un’assemblea di condominio o le due funzioni sono tra loro incompatibili?

Stando a quanto affermato dal Tribunale di Roma, nella sentenza sopra citata, la risposta dovrebbe dirsi positiva.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di ottenere l’annullamento della delibera assembleare, per violazione dell’art. 1136 codice civile e per contrasto con le disposizioni del regolamento di condominio.

Secondo il condomino, infatti, la delibera risultava viziata per conflitto di interessi, in quanto l’amministratore avrebbe svolto, nella seduta, le funzioni di segretario, in violazione di specifiche norme regolamentari.

Pronunciatosi sul punto, il Tribunale osservava come dovesse considerarsi corrispondente alla realtà che la nomina dell’amministratore di condominio a segretario era stata deliberata all’unanimità dei presenti ma non appariva “manifestarsi in alcun modo alcun danno conseguente alla compagine dei condomini, atteso che dal verbale dell’assemblea possono leggersi nel dettaglio le posizioni espresse dai condomini in modo trasparente ed ordinato”.

In sostanza, secondo il Tribunale, pur essendo vero che l’amministratore aveva svolto le funzioni di segretario, ciò non aveva comportato alcun danno per i condomini, dal momento che dal verbale dell’assemblea condominiale risultavano chiaramente le decisioni che erano state assunte e le dichiarazioni che erano state rese dai vari condomini.

Di conseguenza, la delibera non poteva considerarsi in alcun modo viziata, anche perché, oltretutto, l’amministratore di condominio non aveva nemmeno esercitato il proprio diritto di voto.

Alla luce di tali circostanze, il Tribunale non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal condomino attore, rigettando la relativa domanda.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.