Nel caso esaminato dal Tribunale di Pisa, un dipendente con mansioni di addetto al magazzino aveva impugnato il licenziamento che gli era stato comminato dalla cooperativa datrice di lavoro sulla base dello scarso rendimento del lavoratore.
Secondo il dipendente, infatti, egli aveva “cercato in ogni modo si svolgere al meglio la propria attività lavorativa” e la cooperativa datrice di lavoro non poteva essere in grado di dimostrare la fondatezza delle ragioni poste a base del licenziamento.
Il Tribunale di Pisa, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al lavoratore ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava il Tribunale, in particolare, che il ricorrente aveva lamentato in maniera molto generica l’insussistenza della giusta causa di licenziamento, limitandosi ad evidenziare di aver lavorato del miglior modo possibile e sfidando la controparte a dimostrare il contrario.
Al contrario, la datrice di lavoro aveva compiutamente dimostrato le ragioni che avevano portato alla valutazione di scarso rendimento del lavoratore e al suo conseguente licenziamento, precisando le specifiche modalità di svolgimento del lavoratore e le contestazioni che erano state mosse nei confronti del lavoratore stesso.
La cooperativa datrice di lavoro aveva, peraltro, ricordato quali erano i tempi prescritti per l’attività svolta dal ricorrente e quelli che erano stati, invece, i tempi di lavoro effettivamente osservati dal lavoratore stesso, che si scostavano nettamente dai primi.
Inoltre, anche dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa era emersa la conferma che la prestazione lavorativa del ricorrente era stata di molto sotto alla media.
Pertanto, risultando provato lo scarso rendimento del lavoratore e, dunque, “il venir meno della fiducia del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro”, il Tribunale riteneva dimostrata la giusta causa del licenziamento intimato al lavoratore, la quale era risultata perfettamente idonea a giustificare il licenziamento da parte della datrice di lavoro.
Ciò considerato, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, condannando il medesimo anche al pagamento delle spese processuali.