All’entrata di un figlio in famiglia, che sia per nascita o per adozione di minore, la legge italiana prevede la possibilità di usufruire dell’indennità per riposi giornalieri, anche detta “riposi per allattamento”, riconosciuta per la cura del bambino durante il primo anno dall'ingresso in famiglia. I riposi per allattamento sono fondamentali al fine di permettere alla famiglia di prendersi cura del nuovo arrivato: per tale motivo sono previsti dall’art. 39 del decreto legislativo n° 151 del 26 marzo 2001.
Condizione fondamentale affinché possa essere richiesto è che almeno uno dei due genitori sia lavoratore dipendente, o anche assicurato dell’ex IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo). I riposi giornalieri previsti dall’INPS consistono in 2 ore al giorno in caso di giornata lavorativa superiore alle 6 ore, mentre ammontano ad 1 ora in caso di giornata inferiore alle 6 ore.
Qualora nascano due o più gemelli, o vengano adottati o affidati due o più bambini, le ore giornaliere di permesso retribuito raddoppiano. Il permesso può essere richiesto, alternativamente, da entrambi i genitori: è alternativo in quanto ne può usufruire solo uno dei due. Dunque, se uno dei due genitori è lavoratore autonomo o vi rinuncia, o qualora la madre sia giudicata incapace o impossibilitata a provvedere al minore, o in caso sia deceduta, il permesso potrà essere richiesto dall’altro genitore.
Inoltre, nel caso la famiglia si avvalga di un asilo nido o di altra struttura idonea, istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i riposi si riducono della metà, arrivando dunque ad 1 ora in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a 6 ore, o mezz'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore.
Quanto alla durata complessiva in cui la famiglia può avvalersi del permesso, questa dipende da quando la madre rientra al lavoro dopo il congedo per maternità: se torna al lavoro dopo il periodo obbligatorio di maternità senza usufruire del periodo facoltativo, il figlio avrà solo 3 mesi ed i genitori avranno diritto a 9 mesi di allattamento; se invece torna dopo il periodo facoltativo, il bambino avrà 9 mesi e gli stessi avranno diritto a 3 mesi di permesso.
Per poter usufruire del permesso giornaliero per allattamento, il richiedente deve essere impiegato secondo un contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il minore in riferimento a cui è richiesto il permesso deve essere già nato. In caso lo richieda la madre, ella dovrà richiederla direttamente al proprio datore di lavoro per iscritto. In caso sia impossibile accordarsi con il datore di lavoro, sarà la Direzione Territoriale del Lavoro competente a decidere come distribuire i permessi. Qualora, invece, il richiedente sia il papà, questi dovrà procedere mediante richiesta scritta sia nei confronti del datore di lavoro, che telematicamente, sul portale online dell’INPS.
Tuttavia, se le madri svolgono lavoro nel settore agricolo o dello spettacolo con un contratto a termine, non dovranno accordarsi con il datore di lavoro, bensì procederanno come i papà a richiedere i permessi direttamente all’INPS, telematicamente sul portale predisposto sul sito dell’ente.
Dal momento della richiesta, l’INPS avrà 55 giorni di tempo per rispondere, sì come previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.
Condizione fondamentale affinché possa essere richiesto è che almeno uno dei due genitori sia lavoratore dipendente, o anche assicurato dell’ex IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo). I riposi giornalieri previsti dall’INPS consistono in 2 ore al giorno in caso di giornata lavorativa superiore alle 6 ore, mentre ammontano ad 1 ora in caso di giornata inferiore alle 6 ore.
Qualora nascano due o più gemelli, o vengano adottati o affidati due o più bambini, le ore giornaliere di permesso retribuito raddoppiano. Il permesso può essere richiesto, alternativamente, da entrambi i genitori: è alternativo in quanto ne può usufruire solo uno dei due. Dunque, se uno dei due genitori è lavoratore autonomo o vi rinuncia, o qualora la madre sia giudicata incapace o impossibilitata a provvedere al minore, o in caso sia deceduta, il permesso potrà essere richiesto dall’altro genitore.
Inoltre, nel caso la famiglia si avvalga di un asilo nido o di altra struttura idonea, istituita dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i riposi si riducono della metà, arrivando dunque ad 1 ora in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a 6 ore, o mezz'ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a 6 ore.
Quanto alla durata complessiva in cui la famiglia può avvalersi del permesso, questa dipende da quando la madre rientra al lavoro dopo il congedo per maternità: se torna al lavoro dopo il periodo obbligatorio di maternità senza usufruire del periodo facoltativo, il figlio avrà solo 3 mesi ed i genitori avranno diritto a 9 mesi di allattamento; se invece torna dopo il periodo facoltativo, il bambino avrà 9 mesi e gli stessi avranno diritto a 3 mesi di permesso.
Per poter usufruire del permesso giornaliero per allattamento, il richiedente deve essere impiegato secondo un contratto di lavoro subordinato. Inoltre, il minore in riferimento a cui è richiesto il permesso deve essere già nato. In caso lo richieda la madre, ella dovrà richiederla direttamente al proprio datore di lavoro per iscritto. In caso sia impossibile accordarsi con il datore di lavoro, sarà la Direzione Territoriale del Lavoro competente a decidere come distribuire i permessi. Qualora, invece, il richiedente sia il papà, questi dovrà procedere mediante richiesta scritta sia nei confronti del datore di lavoro, che telematicamente, sul portale online dell’INPS.
Tuttavia, se le madri svolgono lavoro nel settore agricolo o dello spettacolo con un contratto a termine, non dovranno accordarsi con il datore di lavoro, bensì procederanno come i papà a richiedere i permessi direttamente all’INPS, telematicamente sul portale predisposto sul sito dell’ente.
Dal momento della richiesta, l’INPS avrà 55 giorni di tempo per rispondere, sì come previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.