Con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 126 a 130) è stata prevista, per il triennio 2024-2026, la c.d. pace contributiva o riscatto, che consente di valorizzare i periodi di tempo in cui il contribuente non ha lavorato (e quindi non ha versato contributi) tra un’occupazione e l’altra.
I periodi oggetto di riscatto verranno, quindi, parificati a periodi di lavoro.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche se non continuativi, se maturato in epoca compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
Il limite massimo di 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto in precedenza (ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. 4/2019). Pertanto, anche coloro che già abbiano effettuato il riscatto in precedenza possono presentare un’ulteriore domanda al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il periodo da ammettere a riscatto, in ogni caso, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da precedente riscatto, non solo presso il Fondo cui la domanda è presentata, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti).
Sono riscattabili, infatti, solo i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo, anche qualora tale obbligo sia già prescritto (nei quali casi bisognerà attivare gli istituti già previsti dalla normativa delle singole gestioni previdenziali, come ad es. la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/1962).
Quali sono i vantaggi del riscatto?
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della relativa misura.
Quanto costa il riscatto?
L’esercizio della facoltà di riscatto verrà valutato secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo sarà, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo “a percentuale” previsto dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto.
L’onere di riscatto poi, dovrà essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (senza applicazione di interessi per la rateizzazione).
In caso di interruzione nei versamenti, sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
Come presentare la domanda di riscatto?
La domanda di riscatto può essere presentata (fino al 31.12.2025) esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell’INPS, accessibile mediante l’utilizzo dello SPID ovvero, in mancanza, attraverso gli Istituti di Patronato.
La domanda di riscatto, poi, potrà essere presentata (i) dal diretto interessato, (ii) dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti o affini (allo scopo di valorizzare la pensione di reversibilità), nonché (iii) dal datore di lavoro dell’assicurato.
I periodi oggetto di riscatto verranno, quindi, parificati a periodi di lavoro.
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche se non continuativi, se maturato in epoca compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
Il limite massimo di 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto in precedenza (ai sensi dell’art. 20, commi da 1 a 5, del D.L. 4/2019). Pertanto, anche coloro che già abbiano effettuato il riscatto in precedenza possono presentare un’ulteriore domanda al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il periodo da ammettere a riscatto, in ogni caso, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da precedente riscatto, non solo presso il Fondo cui la domanda è presentata, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti).
Sono riscattabili, infatti, solo i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo, anche qualora tale obbligo sia già prescritto (nei quali casi bisognerà attivare gli istituti già previsti dalla normativa delle singole gestioni previdenziali, come ad es. la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della L. 1338/1962).
Quali sono i vantaggi del riscatto?
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della relativa misura.
Quanto costa il riscatto?
L’esercizio della facoltà di riscatto verrà valutato secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo sarà, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo “a percentuale” previsto dall’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 184/1997, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto.
L’onere di riscatto poi, dovrà essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (senza applicazione di interessi per la rateizzazione).
In caso di interruzione nei versamenti, sarà comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.
Come presentare la domanda di riscatto?
La domanda di riscatto può essere presentata (fino al 31.12.2025) esclusivamente in via telematica attraverso il sito web dell’INPS, accessibile mediante l’utilizzo dello SPID ovvero, in mancanza, attraverso gli Istituti di Patronato.
La domanda di riscatto, poi, potrà essere presentata (i) dal diretto interessato, (ii) dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti o affini (allo scopo di valorizzare la pensione di reversibilità), nonché (iii) dal datore di lavoro dell’assicurato.