Può capitare che, nella vita di un lavoratore o di una lavoratrice, per alcuni anni vi sia un’astensione dal lavoro e, di conseguenza, dal versamento dei contributi a fini pensionistici. Tali periodi di vuoto contributivo possono essere “colmati” attraverso l’istituto del riscatto, messo a disposizione dall’INPS, grazie al quale in alcuni casi i lavoratori possono convertire gli anni di mancato versamento dei contributi in contributi validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Con la Legge di bilancio 2024 viene introdotta la "pace contributiva", ossia la possibilità (per il biennio 2024/25) di trasformare i periodi in cui i contributi non sono stati versati in annualità contributive valide ai fini pensionistici, purché la richiesta si riferisca alle annualità comprese tra il 1996 e il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 5 anni.
Con la Legge di bilancio 2024 viene introdotta la "pace contributiva", ossia la possibilità (per il biennio 2024/25) di trasformare i periodi in cui i contributi non sono stati versati in annualità contributive valide ai fini pensionistici, purché la richiesta si riferisca alle annualità comprese tra il 1996 e il 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 5 anni.
Le circostanze che consentono di avanzare richiesta di riscatto contributi all’INPS sono:
• gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea, anche se svolto all’estero, purché il titolo sia equipollente a quello italiano;
• l’attività lavorativa svolta all’estero, nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale;
• i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;
• i congedi per gravi motivi familiari;
• i congedi per formazione e studio.
Accanto alle casistiche elencate sopra, la Legge di bilancio 2024 ha esteso la possibilità di chiedere il riscatto dei contributi a:
• lavoratori pubblici e privati;
• iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (fondi pensionistici speciali come il fondo trasporti o il Fondo di Previdenza dello Spettacolo);
• coloro che abbiano iniziato a versare a partire dal 1° gennaio 1996.
Tra questi soggetti, i lavoratori del settore privato potranno richiedere al proprio datore di lavoro di pagare il corrispettivo richiesto dall’INPS per riscattare le annualità contributive non versate. Infatti, il riscatto dei contributi ha un costo che viene calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D. Lgs. n. 184/1997.
Nel caso in cui il datore di lavoro acconsenta a pagare il prezzo del riscatto contributivo, questi potrà farlo utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
Così facendo, per il datore di lavoro, le spese relative al pagamento del riscatto contributivo saranno oneri deducibili, con la conseguenza che potranno essere portati in deduzione in sede di presentazione della dichiarazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo.
La deduzione fiscale, è bene ribadirlo, è un sistema che permette di ridurre la base imponibile quando si calcola l’imposta sul reddito: minore sarà la base imponibile, minore sarà l’importo dovuto a titolo di imposta sul reddito annuale.
Per il datore di lavoro, la possibilità di dedurre alcune spese dalla propria dichiarazione è senz’altro un vantaggio economico: il versamento delle spese di riscatto dei contributi di un suo dipendente non può che essere un’ottima occasione per poter ottenere uno sgravio fiscale al momento della dichiarazione.
Il dipendente che intenda far pagare al proprio datore di lavoro le spese del riscatto contributivo dovrà farne richiesta sia al datore di lavoro che, contestualmente, all’INPS mediante la procedura descritta nell’area dedicata nel sito internet dell’Istituto.
• gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea, anche se svolto all’estero, purché il titolo sia equipollente a quello italiano;
• l’attività lavorativa svolta all’estero, nei paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale;
• i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;
• i congedi per gravi motivi familiari;
• i congedi per formazione e studio.
Accanto alle casistiche elencate sopra, la Legge di bilancio 2024 ha esteso la possibilità di chiedere il riscatto dei contributi a:
• lavoratori pubblici e privati;
• iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (fondi pensionistici speciali come il fondo trasporti o il Fondo di Previdenza dello Spettacolo);
• coloro che abbiano iniziato a versare a partire dal 1° gennaio 1996.
Tra questi soggetti, i lavoratori del settore privato potranno richiedere al proprio datore di lavoro di pagare il corrispettivo richiesto dall’INPS per riscattare le annualità contributive non versate. Infatti, il riscatto dei contributi ha un costo che viene calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D. Lgs. n. 184/1997.
Nel caso in cui il datore di lavoro acconsenta a pagare il prezzo del riscatto contributivo, questi potrà farlo utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
Così facendo, per il datore di lavoro, le spese relative al pagamento del riscatto contributivo saranno oneri deducibili, con la conseguenza che potranno essere portati in deduzione in sede di presentazione della dichiarazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo.
La deduzione fiscale, è bene ribadirlo, è un sistema che permette di ridurre la base imponibile quando si calcola l’imposta sul reddito: minore sarà la base imponibile, minore sarà l’importo dovuto a titolo di imposta sul reddito annuale.
Per il datore di lavoro, la possibilità di dedurre alcune spese dalla propria dichiarazione è senz’altro un vantaggio economico: il versamento delle spese di riscatto dei contributi di un suo dipendente non può che essere un’ottima occasione per poter ottenere uno sgravio fiscale al momento della dichiarazione.
Il dipendente che intenda far pagare al proprio datore di lavoro le spese del riscatto contributivo dovrà farne richiesta sia al datore di lavoro che, contestualmente, all’INPS mediante la procedura descritta nell’area dedicata nel sito internet dell’Istituto.