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Partite IVA, fino a 800 euro al mese dall'INPS se hai subito una contrazione degli affari: ecco come funziona l'ISCRO

Partite IVA, fino a 800 euro al mese dall'INPS se hai subito una contrazione degli affari: ecco come funziona l'ISCRO
Tra le prestazioni erogate dall’INPS c’è il sostegno economico a chi perde involontariamente il lavoro, fornendo strumenti come ISCRO, Naspi e Dis-Coll per attenuare l’impatto della mancanza di reddito e supportare il disoccupato nella fase di ricerca del lavoro. Vediamo quali sono i nuovi importi mensili delle prestazioni per il 2025
La vita delle Partite IVA, si sa, non è semplice, ma ecco la buona notizia: anche nel 2025 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), la misura di sostegno al reddito rivolta ai lavoratori autonomi con partita IVA connessa all’esercizio di arti e di professioni, iscritti alla Gestione Separata, che hanno subito una contrazione dei propri guadagni.
L'ISCRO - si rammenta - era stata introdotta dall’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Viene erogata per 6 mesi e l’importo mensile dipende dal reddito. Tuttavia, come chiarito nella circolare INPS n. 25 del 29.01.2025, l'indennità non potrà essere di importo inferiore a 252,00 euro e non può superare l’importo di 806,40 euro.

Per richiedere l’ISCRO occorre, tuttavia, che i liberi professionisti con Partite IVA siano in possesso dei seguenti requisiti:
  • essere iscritti alla Gestione separata;
  • non essere titolari di pensione diretta o di altre forme di previdenza obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
  • avere un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, che sia inferiore almeno del 70% al reddito medio prodotto nei tre anni precedenti;
  • avere dichiarato, nel 2024, un reddito non superiore a 12.648,00 euro;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Ricordiamo che la durata di attivazione della Partita Iva era di almeno 4 anni per il 2024;
  • essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori.

Fra le prestazioni erogate dall’INPS, per attenuare l’impatto della mancanza di reddito e supportare il disoccupato nella fase di ricerca di nuova occupazione, ci sono anche strumenti come Naspi e Dis-Coll.

Le prestazioni erogate dall’Istituto si differenziano in base alla tipologia di lavoratori destinatari del sussidio; nello specifico:
  • la Naspi è diretta ai dipendenti con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso il lavoro senza volerlo;
  • la Dis-Coll interviene a sostegno di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, privi di occupazione e iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. La prestazione è estesa anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.


Ai fini dell’accesso alla Dis-Coll, i lavoratori devono essere:
  • privi di Partita Iva al momento della presentazione della domanda. Dunque, in caso di eventuale invio della richiesta, bisogna prima procedere alla chiusura dell’attività;
  • in possesso dei seguenti requisiti:
  1. stato di disoccupazione involontaria;
  2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento stesso.

Come chiarito dall'INPS nella citata circolare, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.436,61 euro per il 2025, e l’importo massimo mensile di detta indennità non potrà, in ogni caso, superare 1.562,82 euro. La durata massima della prestazione è di 12 mesi.
Invece la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.436,61 euro per il 2025. L’importo massimo mensile di detta indennità non potrà, in ogni caso, superare 1.562,82 euro.


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