Attività che aprono e poi, dopo poco tempo, chiudono, lasciando debiti verso fornitori e Fisco: in altre parole, si riesce a chiudere una partita Iva aperta da poco tempo, rendendosi irreperibile, evitando di pagare le imposte.
Per poi ricominciare: si riapre l’attività con un altro nome e una diversa Partita Iva.
In pratica, si tratta di un’evasione “mordi e fuggi”, attraverso la quale le tasse non verranno mai pagate, complice la lentezza delle indagini tributarie.
In questo scenario, sulla scorta dei rimedi già introdotti con la manovra 2023 al fine di colpire le “finte Partite Iva” (come, ad esempio, l’implementazione dei controlli, la chiusura d’ufficio della Partita Iva, la previsione di sanzioni amministrative sino a 3 mila Euro in caso di riscontrate irregolarità e l’obbligo del deposito di una fideiussione triennale, in caso di riapertura, non inferiore a 50 mila Euro, ai sensi dall’art. 35 del Dpr 633/1972), si inserisce la circolare dello scorso 7 febbraio 2023 del Comando delle Fiamme Gialle.
Con tale provvedimento, infatti, la Guardi di Finanza ha dato istruzioni ben precise all’Agenzia delle Entrate in tema di chiusura d’ufficio delle Partite Iva, anche nei confronti di quei contribuenti che negli ultimi dodici mesi hanno comunicato automaticamente la fine dell’attività.
In particolare, ogni reparto delle Fiamme Gialle sarà tenuto a inoltrare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di cessazione d’ufficio delle partite Iva oggetto di controlli, anche quando risulti che il contribuente “sospetto” abbia già di sua iniziativa comunicato la chiusura dell’identificativo fiscale.
E l’Agenzia delle Entrate, ricevuta tale comunicazione, dovrà necessariamente provvedere alla chiusura automatica, così come intimata dalla GdF, entro dodici mesi dalla data di avvenuta cessazione dell’attività.
La Guardia di Finanza dovrà inoltre indicare all’Agenzia delle Entratele le motivazioni che determinano la cessazione d’ufficio facendo anche riferimento a possibili partecipazioni a fenomeni di frode o per gravi attività che danno luogo fenomeni di evasione precedenti alla “cessazione volontaria” della Partita Iva.
Al fenomeno delle Partite Iva “apri e chiudi” si affianca, poi, anche quello delle Partite Iva “inattive”.
Ebbene, la nuova stretta delle Fiamme Gialle coinvolge anche quest’ultimo: è infatti prevista la chiusura d’ufficio anche nei casi di mancato esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo nelle tre annualità precedenti, così previsto dall’art. 35 del Dpr 633/1972.
In questa circostanza, però, l’attività della Gdf sarà limitata ai soli casi in cui siano stati acquisiti elementi per attivare la chiusura d’ufficio, anche perché l’inattività è facilmente individuabile dalla stessa Agenzia delle Entrate attraverso l’attività di incrocio automatizzato dei dati.