Ma cosa prevede nello specifico il recente Decreto? Al fine di far chiarezza sulle novità normative in questione, pare opportuna un’elencazione schematica delle stesse:
- validità del c.d. green pass: il periodo di validità del green pass non sarà più della durata di nove mesi ma sarà ridotto. A partire dal 1 febbraio 2022, infatti, la certificazione verde avrà una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale o dell’avvenuta guarigione (art. 3);
- obbligo di mascherina: vige, fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto e anche in zona bianca. A tal fine è sufficiente indossare una mascherina c.d. chirurgica (art. 4);
- spettacoli ed eventi: fino alla fine dello stato di emergenza, per gli spettacoli che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo o in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto è obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- mezzi di trasporto: anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici è obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 (art. 4);
- consumazioni al banco: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. super green pass (art. 5);
- feste e discoteche: fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste comunque denominate, gli eventi a queste assimilati, i concerti che implicano assembramenti in spazi aperti e le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche o locali assimilati (art. 6);
- accesso a RSA e case di riposo: dal 30 dicembre 2021, per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice sarà necessario essere in possesso del c.d. mega green pass, ottenibile a seguito dell’inoculazione della c.d. dose booster oppure, per i soggetti che hanno effettuato solo due somministrazioni ed esibiscano l’esito un tampone negativo (rapido o molecolare) eseguito nelle 48h precedenti (art. 7);
- estensione obbligo di green pass e super green pass: la certificazione verde “base” a partire dal 10 gennaio 2022 sarà obbligatoria anche per la frequenza di corsi di formazione privati se svolti in presenza (art. 8); la certificazione “rafforzata”, invece, sarà obbligatoria anche per accedere a piscine al chiuso, palestre e sport di squadra che si svolgono al chiuso; mostre e musei; centri benessere; centri termali (con eccezioni connesse allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; centri centri sociali , culturali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, sale scommesse e casinò (art. 9).