La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal D. Lgs. 22/2015, che viene erogata su domanda dell'interessato. Si tratta di un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito.
La NASpI spetta ai lavoratori:
La NASpI spetta ai lavoratori:
- con rapporto di lavoro subordinato;
- che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Sul punto, si segnala che, con l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2015, è stata confermata la possibilità di accedere al beneficio anche nei casi di licenziamento con accettazione dell'offerta conciliativa disciplinata dall'art.6 del D. Lgs. 23/2015;
- che hanno non meno di 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Chi si ritrovi in stato di disoccupazione deve, inoltre, dichiarare di essere immediatamente disponibile a lavorare, inviando un’istanza al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. L’indennità di disoccupazione spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni.
La domanda di NASpI può essere presentata non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il quadro sinora esposto, tuttavia, è destinato a cambiare per effetto di alcune modifiche significative che verranno introdotte a partire dal 1° gennaio 2025. Il sussidio potrebbe, infatti, essere esteso anche a chi si dimette volontariamente dal posto di lavoro, ferma restando la condizione di avere maturato 13 settimane di contribuzione all'indomani della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Si tratta di un emendamento alla manovra finanziaria, depositato in questi giorni, che è stato salutato con favore dai primi commentatori in quanto consentirebbe una “via di fuga” da situazioni lavorative "critiche" in cui potrebbe essere difficoltoso, per il dipendente, provare di essere stato vittima di vessazioni o mobbing.
È stato, inoltre, introdotto un altro intervento normativo che riguarda la Naspi: perde il diritto all’indennità di disoccupazione il lavoratore che si sia assentato dal lavoro, senza giustificato motivo, per un numero eccessivo di giorni. La normativa introduce un limite di 15 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro, ma si tratta di una deroga per il caso in cui il termine temporale non sia stato precedentemente indicato dal contratto collettivo, che di norma prevede 3 giorni.
Ma il lavoratore che percepisce il sussidio può intraprendere una nuova attività lavorativa?
Il percettore dell’indennità, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito.
Le soglie sono state indicate dall’Istituto previdenziale INPS nel messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024:
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per il 2024;
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per il 2024 (invariato rispetto al 2023).
L'Inps, ancora, ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione Naspi nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.