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Il nipote ha diritto di essere risarcito per la morte del nonno col quale non conviveva?

Il nipote ha diritto di essere risarcito per la morte del nonno col quale non conviveva?
In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ‘da uccisione’, proposta dai prossimi congiunti del defunto, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, non essendo essenziale, tuttavia, che sussista il rapporto di convivenza.
In caso di decesso del nonno a seguito di un sinistro stradale, i nipoti hanno diritto di essere risarciti anche se non convivevano con lo stesso?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29332 del 7 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i parenti più stretti di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale avevano agito in giudizio nei confronti del proprietario e conducente della vettura coinvolta (che aveva investito la vittima), al fine di ottenere il risarcimento del danno subito.

Il Tribunale di Milano, pronunciatosi in primo grado, aveva accertato la responsabilità del proprietario e conducente del veicolo nella determinazione del sinistro, fatto salvo il riconoscimento di un concorso di colpa della vittima, nella misura del 10%.

Il Tribunale aveva, dunque, condannato il responsabile del sinistro e la relativa compagnia assicurativa al risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) subito dalla moglie, dai figli e dalla nipote convivente con la vittima, negando, invece, il risarcimento in questione ai nipoti non conviventi con la vittima stessa.

La sentenza era stata, poi, confermata dalla Corte d’appello, con la conseguenza che i soggetti cui era stato negato il risarcimento avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della decisione loro sfavorevole.

Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello avrebbe errato nel negare il risarcimento del danno ai nipoti non conviventi della vittima, in quanto “il rapporto tra nonno e nipote” dovrebbe essere riconosciuto come “legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione ai nipoti, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ‘da uccisione’”, proposta dai prossimi congiunti del defunto, “questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale”, non essendo essenziale, tuttavia, che sussista il “rapporto di convivenza”, il quale, al più, può costituire un “elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”.

Secondo la Cassazione, dunque, a prescindere dal requisito della convivenza, si deve presumere che il nipote subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del nonno, a causa della “perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dai nipoti cui era stato negato il risarcimento, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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