La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 36809 del 25 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva archiviato il procedimento iscritto nei confronti di un indagato per il reato di “omicidio colposo” (art. 589 cod. pen.).
Nello specifico, l’indagato era stato accusato di tale reato in quanto egli avrebbe investito un pedone con la propria auto, uccidendolo.
Il Giudice, tuttavia, aveva ritenuto di dover accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, il quale aveva rilevato come il sinistro dovesse attribuirsi alla esclusiva responsabilità della vittima, “la quale, probabilmente in stato di ebbrezza, aveva percorso la strada camminando in prossimità del centro della carreggiata”.
In tale contesto, infatti, secondo il Pubblico Ministero, “il lieve superamento del limite di velocità” da parte dell’indagato, doveva ritenersi del tutto irrilevante, “tenuto conto della imprevedibilità della presenza dell’ostacolo”.
Ritenendo la decisione ingiusta, gli eredi della vittima del sinistro avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui era stato archiviato il procedimento penale iscritto nei confronti dell’indagato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter accogliere il ricorso, confermando la decisione del Tribunale.
Secondo la Cassazione, in particolare, il Giudice aveva indicato con precisione gli elementi che portavano a ritenere che la persona offesa fosse l’esclusiva responsabile del sinistro che le era occorso.
Osservava la Cassazione, infatti, che, dagli elementi raccolti nel corso delle indagini era emerso come, effettivamente, la persona offesa si trovasse, al momento del sinistro, “in prossimità del centro della carreggiata, in una strada extraurbana priva di illuminazione e in orario notturno”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, nessuna responsabilità poteva essere addebitata al conducente dell’autovettura, il quale si era trovato di fronte ad un ostacolo del tutto imprevedibile.
Secondo la Cassazione, dunque, la vittima del sinistro doveva considerarsi l’unica responsabile dell’evento mortale.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dagli eredi del danneggiato, confermando integralmente il provvedimento di archiviazione del procedimento penale iscritto a carico dell’indagato.