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Multa nulla se l'autovelox è nel senso di marcia opposto

Multa nulla se l'autovelox è nel senso di marcia opposto
Se il dispositivo di controllo della velocità è posizionato in senso opposto a quello di marcia è nulla la sanzione amministrativa elevata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12309/2019 della sesta sezione civile, ha stabilito che è affetto da "illegittimità derivata" il verbale di contestazione di eccesso di velocità se l'accertamento è stato effettuato tramite un autovelox posizionato lungo il senso di marcia opposto rispetto a quello indicato nel decreto prefettizio.

Secondo la Suprema Corte, l'amministrazione non può discostarsi dalla precisa ubicazione stabilita nel decreto di autorizzazione, e non è pertanto libera di cambiare il senso di marcia nella localizzazione dell'apparato a prescindere da ogni altra circostanza di tempo, di spazio o di opportunità o a seconda dell'andamento del traffico. In caso contrario le sanzioni conseguenti alle violazioni così rilevate finiscono per essere illegittime e tali devono essere dichiarate dal giudice.

L'automobilista multato aveva presentato ricorso al Giudice di pace che l'aveva accolto. Decisione confermata anche in sede di gravame e impugnata poi dal Comune in Cassazione.

Secondo la difesa del Comune ricorrente si sarebbe dovuto ritenere legittimo l'accertamento eseguito mediante l'utilizzazione dell'autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l'installazione con il decreto prefettizio.

La Corte, richiamando un proprio precedente, ha sottolineato che in tema di violazioni del codice della strada è vero
- che l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità e
- che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione
- che argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.


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