Secondo la Suprema Corte, l'amministrazione non può discostarsi dalla precisa ubicazione stabilita nel decreto di autorizzazione, e non è pertanto libera di cambiare il senso di marcia nella localizzazione dell'apparato a prescindere da ogni altra circostanza di tempo, di spazio o di opportunità o a seconda dell'andamento del traffico. In caso contrario le sanzioni conseguenti alle violazioni così rilevate finiscono per essere illegittime e tali devono essere dichiarate dal giudice.
L'automobilista multato aveva presentato ricorso al Giudice di pace che l'aveva accolto. Decisione confermata anche in sede di gravame e impugnata poi dal Comune in Cassazione.
Secondo la difesa del Comune ricorrente si sarebbe dovuto ritenere legittimo l'accertamento eseguito mediante l'utilizzazione dell'autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l'installazione con il decreto prefettizio.
La Corte, richiamando un proprio precedente, ha sottolineato che in tema di violazioni del codice della strada è vero
- che l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità e
- che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione
- che argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.