- Indennità di malattia: l'indennità non può superare un periodo pari a 1/6 della durata totale del contratto di lavoro. Questo periodo è calcolato tenendo conto delle giornate effettivamente lavorate o che sono state comunque pagate, considerando gli ultimi 12 mesi prima dell'inizio della malattia. L'indennità copre un minimo di 20 giorni e può arrivare fino a un massimo di 61 giorni. Se la malattia dura meno di 4 giorni, non è previsto alcun tipo di compenso o indennizzo. L'importo che viene corrisposto dipende da una percentuale calcolata in base al massimale contributivo dell'anno in si è stati malati, suddividendo questo massimale per 365. La percentuale che spetta varia a seconda dei contributi versati nei 12 mesi precedenti alla malattia: dal primo al quarto mese, si riceve l'8%; dal quinto all'ottavo mese, spetta il 12%; dal nono al dodicesimo mese, si riceve il 16%.
- Indennità di degenza ospedaliera: viene concessa per ogni giorno in cui la persona è ricoverata, incluso anche il periodo di day hospital. Tuttavia, il limite massimo di giorni coperti è di 180 all'interno dello stesso anno solare. L'importo riconosciuto varia in base alla copertura previdenziale e assicurativa avuta negli ultimi 12 mesi. Le percentuali di indennizzo sono le seguenti: 16% per chi ha avuto una copertura tra 1 e 4 mesi; 24% se la copertura è stata tra 5 e 8 mesi; 32% per chi ha goduto di copertura per un periodo che va da 9 a 12 mesi.
Per poter ricevere queste indennità, è necessario aver versato almeno un mese di contributi nell'anno precedente l'evento e non superare il 70% del massimale contributivo previsto per quell'anno. La domanda va presentata all’Inps.
- Cassa Forense (avvocati): per chi non è pensionato e non può lavorare per almeno due mesi a causa di malattia o infortunio, è prevista un'indennità giornaliera, calcolata sui redditi degli ultimi tre anni, fino a un massimo di 365 giorni. La richiesta deve essere presentata entro due anni dall’inizio della malattia. La diaria non può essere cumulata con altre indennità e bisogna essere in regola con il pagamento dei contributi e con le comunicazioni reddituali.
- Inarcassa (ingegneri e architetti): per chi è iscritto da almeno tre anni e paga regolarmente i contributi, è prevista un'indennità pari al 60% del reddito medio giornaliero per i primi 60 giorni, e all’80% dal 61° giorno.
- Cassa Edile: offre un contributo economico per la malattia di breve durata, ossia episodi che non superano i 6 giorni. Il massimo che si può ricevere in un anno è di 150 euro lordi, che corrispondono a circa 115,50 euro netti. Se la malattia dura almeno 3 giorni, viene pagato l'intero importo. In caso di malattie più brevi, l'importo è ridotto: si riceve un terzo della somma per ogni giorno di malattia e l'eventuale differenza può essere versata in caso di ulteriori episodi brevi. Per avere diritto a questo indennizzo, è necessario aver lavorato almeno 1.800 ore negli ultimi 12 mesi o almeno 500 ore nei 3 mesi precedenti alla richiesta. Inoltre, bisogna essere iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza da almeno 12 mesi. La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata entro 6 mesi dall’inizio della malattia e accompagnata dal certificato medico.
- Cassa dei dottori commercialisti: offre una forma di protezione in caso di eventi eccezionali che possono avere un impatto significativo sul bilancio familiare. Questi eventi possono includere la sospensione dell’attività professionale o la morte del professionista iscritto o del pensionato. Affinché venga riconosciuto il diritto al contributo, l'interruzione dell'attività deve durare almeno due mesi e deve essere causata da malattia o infortunio. Per quanto riguarda l'importo del sostegno economico per la sospensione dell'attività, questo varia da un minimo di 1.370 euro a un massimo di 2.945 euro al mese. Questi importi vengono aggiornati ogni anno.