Tutto nasce dal caso di una donna tarantina gravemente disabile, totalmente invalida e non autosufficiente, ricoverata dal settembre 2023 in una
residenza sanitaria assistenziale (RSA) della sua città. Nel gennaio 2025 - attraverso il suo amministratore di sostegno - aveva presentato al
Comune di Taranto una richiesta di
integrazione della retta per il 2025, un sostegno economico previsto dalla
legge per chi non è in grado di far fronte autonomamente ai costi della degenza. La risposta dell'amministrazione comunale fu un netto rifiuto: niente contributo per 13 mesi, fino a marzo 2026. La motivazione? La donna aveva percepito gli arretrati dell'indennità di accompagnamento, e il Comune li aveva considerati come reddito disponibile sufficiente a coprire le spese di ricovero. Un ragionamento che, come vedremo, i giudici amministrativi hanno smontato punto per punto.
Cosa ha deciso il Tar Puglia
Con la
sentenza n. 169 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, pubblicata il 9 febbraio 2026, i giudici hanno accolto integralmente il
ricorso presentato dall'avvocato
Maria Luisa Tezza, annullando sia il
provvedimento di diniego del Comune sia il verbale dell'
Unità Valutativa Multidimensionale dell'ASL di Taranto, che aveva imposto all'amministratore di sostegno di versare gli arretrati direttamente alla struttura sanitaria. Non solo: Comune, ASL e
Regione Puglia sono stati condannati al
pagamento delle spese legali, un segnale inequivocabile di quanto i giudici abbiano ritenuto illegittimo il comportamento delle amministrazioni coinvolte.
Perché l'indennità di accompagnamento non è reddito
I giudici ribadiscono con fermezza che
l'unico parametro economico valido per determinare la capacità contributiva nelle prestazioni socio-sanitarie è l'ISEE, così come stabilito dalla normativa vigente. Gli
enti locali non possono inventarsi criteri alternativi o aggiuntivi per negare i contributi. L'
indennità di accompagnamento, in particolare, è una
prestazione assistenziale esente da IRPEF, concepita per compensare una grave inabilità personale, non per finanziare spese di ricovero o altri costi. E la legge è esplicita: il
decreto legge n. 42 del 2016 stabilisce chiaramente che questa indennità non entra nel calcolo ISEE. Trattarla come reddito disponibile, dunque, non è solo scorretto sul piano logico, ma è illegittimo sul piano giuridico.
Le conseguenze per i disabili e per gli enti locali
Questa pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato, ma ha il merito di ribadirlo con grande chiarezza in un momento in cui molti Comuni continuano ad adottare prassi scorrette, spesso giustificate da esigenze di bilancio. Il messaggio dei giudici è chiaro: le ristrettezze economiche degli enti locali non possono comprimere i diritti fondamentali delle persone con disabilità. I sostegni riconosciuti dallo Stato hanno una finalità assistenziale precisa e non possono essere "recuperati" attraverso meccanismi amministrativi che ne tradiscano lo scopo.
In termini pratici, la
sentenza apre uno strumento di tutela importante: qualsiasi diniego fondato sull'inclusione dell'indennità di accompagnamento tra i redditi disponibili è potenzialmente impugnabile davanti al
giudice amministrativo, e chi si trova in questa situazione ha oggi un precedente solido a cui fare riferimento.