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Guidare con un braccio ingessato o un piede fasciato, rischio una multa? Sfatiamo un mito del Codice della Strada

Guidare con un braccio ingessato o un piede fasciato, rischio una multa? Sfatiamo un mito del Codice della Strada
Facciamo il punto sulla possibilità di mettersi alla guida di un veicolo a motore anche quando parzialmente impossibilitati da un gesso o da una fasciatura. Cosa prevede la legge al riguardo?
L'ordinamento giuridico, con il Codice della Strada, definisce le regole che pedoni, veicoli e animali devono rispettare durante la loro circolazione stradale. Tutto il complesso di norme contenute nel C.d.S. ha come obiettivo principale la sicurezza delle persone, che rappresenta una delle finalità primarie perseguite dallo Stato italiano.

Da quando il Codice è entrato in vigore, nel 1993, si sono resi necessari diversi interventi legislativi per adeguare le norme ivi contenute ai cambiamenti della società e alla costante evoluzione delle tecnologie presenti nell’ambito della circolazione stradale. Ad esempio, è proprio per questo motivo che sono state create appositamente delle norme da osservare alla guida del monopattino elettrico o delle biciclette elettriche.
Sappiamo esattamente come comportarci alla guida di un veicolo, così come sappiamo cosa fare in qualità di pedoni, ma cosa succede quando si ha necessità di mettersi alla guida e ci si ritrovi con un arto ingessato?

Attualmente, nel Codice della Strada non c’è alcuna previsione che vieti espressamente, a chiunque abbia subito un infortunio e per questo si ritrovi con una parte del corpo ingessata, di mettersi alla guida. Tuttavia, pur non essendoci appositi divieti, nel C.d.S. sono presenti alcune norme – definite “prudenziali” – che impongono al conducente di un veicolo di essere in pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali quando intenzionato a mettersi alla guida di un veicolo.

Nel dettaglio, ci sono:
• L’art. 115 del Codice della strada, primo comma, ove è previsto che chi guida veicoli (o conduce animali) debba essere in possesso di tutti i requisiti fisici e psichici per mettersi alla guida;
• L’art. 141 del Codice della strada, che al comma 2 impone al conducente di mantenere sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità ed in presenza di qualsiasi ostacolo prevedibile;
• L’art. 169 del Codice della strada, che al comma 1 obbliga il conducente ad avere la più ampia libertà di movimento durante la guida.

Le disposizioni poc’anzi elencate sono tutte orientate a garantire la prontezza del guidatore, che deve essere presente a se stesso, vigile e libero di muoversi per compiere qualunque manovra di sicurezza si renda necessaria durante la guida del veicolo.
Dunque, se pure non vi sono direttive che vietino ad un soggetto di condurre un mezzo di trasporto in presenza di un arto ingessato o fasciato, la semplice lettura di queste norme lascia intendere che non sia consigliato.
Sarà necessario, quindi, che il guidatore operi una valutazione caso per caso sulla propria idoneità fisica alla guida, prima di circolare su strada con il proprio veicolo, tenendo sempre a mente la necessità di garantire la sicurezza propria e della collettività.

Infine, c’è da considerare un ulteriore fattore: in caso di sinistro, è possibile che la Compagnia assicuratrice si rifiuti di risarcire il danno, sulla base della dubbia idoneità fisica del guidatore. In tal caso, la Compagnia potrebbe risarcire il danno arrecato a terzi durante la circolazione stradale e, successivamente, esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti del guidatore, affinché sia quest’ultimo a pagare l’importo del danno liquidato a terzi.

E guidare con le infradito o i tacchi a spillo? Rischio una multa?

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