Come noto l’obbligo per i genitori di mantenere i figli non cessa nel momento in cui questi raggiungono la maggiore età, in quanto essi hanno diritto di essere mantenuti fino a quando non raggiungano l’indipendenza economica e possano dirsi economicamente autosufficienti.
Di conseguenza, in sede di separazione o divorzio, il giudice, nel momento in cui adotta i provvedimenti più opportuni per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, può porre a carico di uno di essi l’obbligo di corrispondere un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento anche dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ma cosa succede se il figlio ha poca voglia di lavorare? Egli ha diritto ugualmente ad essere mantenuto oltre la maggiore età?
La Cassazione, con la pronuncia sopra citata ha dato risposta proprio a questo quesito.
Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale, in sede di divorzio, aveva respinto la domanda della moglie di porre a carico del marito l’obbligo di pagare un assegno mensile, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia maggiorenne.
La moglie, quindi, proponeva appello, il quale, tuttavia, veniva respinto, in quanto la Corte d’Appello non riteneva giustificata la domanda della moglie in relazione al mantenimento della figlia.
Giunti al terzo grado di giudizio, anche la Cassazione respinge il ricorso, ritenendo di aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello.
In particolare, secondo la Cassazione la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente argomentato la decisione di rigettare la domanda di mantenimento della figlia, la quale “ha ormai più di 32 anni, ha la possibilità di lavorare percependo uno stipendio iniziale mensile di 1.000 euro presso l’impianto distribuzione di carburanti della società DP Carburanti di cui è socia, per avere ricevuto dal padre una quota di almeno il 10% del capitale sociale”.
In questo caso, quindi, la figlia, ad oltre 30 anni, non lavorava ma non in quanto non era in grado di trovare un impiego ma perché aveva ingiustificatamente rifiutato di lavorare presso l’azienda del padre, con la conseguenza che non si può ritenere che la stessa abbia diritto al mantenimento, dal momento che la stessa potrebbe benissimo provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Infatti, secondo la Corte è irrilevante la motivazione addotta dalla figlia, che aveva affermato di aver rifiutato il lavoro in ragione della distanza da casa, dal momento che tale circostanza non può, comunque giustificare il rifiuto di lavorare dal padre.
Di conseguenza, la Corte ritiene pienamente corrette le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello, la quale, sulla base delle circostanze sopra esposte, aveva rigettato la domanda relativa all’assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia.
Nel caso di specie, infatti, non poteva dirsi che la stessa non fosse economicamente autosufficiente, dal momento che aveva tutte le potenzialità lavorative per potersi mantenere autonomamente, con la conseguenza che non possono ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto al mantenimento.