Difatti, nel caso in esame, la Corte d'Appello, specificando che il de cuius era deceduto in volo e che per i rischi di volo l’assicurazione privata, costituita in attuazione dell’obbligo ex art. 935 del cod. nav., aveva già corrisposto il massimale, aveva dedotto che la copertura INAIL riguardava esclusivamente i rischi per lo svolgimento di attività di terra, sussidiarie e complementari a quelle di pilotaggio.
La vicenda approdava poi in Corte di Cassazione, davanti alla quale le ricorrenti sollevavano i seguenti motivi:
- con il primo motivo lamentavano il fatto che la sentenza impugnata fosse viziata per non essersi pronunciata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità delle relative censure;
- con il secondo motivo adducevano che la sentenza impugnata fosse viziata per difetto di motivazione in ordine all'eccepita inammissibilità dell'appello;
- con il terzo motivo contestavano il fatto che la sentenza impugnata si fosse pronunciata sulla ratio decidendi della sentenza di primo grado, non censurata dall'INAIL nell'appello;
- con il quarto motivo eccepivano invece che la sentenza impugnata fosse viziata per aver applicato la normativa speciale del codice della navigazione ad un lavoratore addetto non al solo servizio di volo, ma anche ad altri servizi di competenza INAIL, per i quali non era stato assicurato dal proprio datore di lavoro;
- infine, con il quinto motivo le ricorrenti lamentavano che la sentenza impugnata fosse viziata per aver violato il principio di parità di trattamento dei lavoratori nei confronti della pubblica amministrazione.
Gli Ermellini, soffermandosi in modo particolare sul quarto motivo di ricorso, hanno posto in evidenza che la previsione normativa distingue i tipi di rischio e prevede, per la copertura assicurativa, l'intervento dell'assicurazione privata per i rischi di volo e di quella pubblica per i rischi diversi dai precedenti, trattandosi, appunto, di assicurazioni differenti.
Ciò spiega come, nel caso in esame, rilevando la riconducibilità dell’evento concreto ad esclusiva attività di volo del lavoratore morto in fase di atterraggio, oggetto dunque di copertura assicurativa privata, tra l’altro intervenuta pacificamente con corresponsione del massimale, la sentenza impugnata aveva correttamente escluso l’ulteriore intervento della assicurazione previdenziale INAIL, trovando applicazione esclusivamente il regime derogatorio di cui all’art. 935 cod. nav., che esclude la copertura dell’assicurazione INAIL per il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo “dall’inizio delle manovre dell’involo al termine di quelle per l’approdo”.