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Divieto di stazionamento all'esterno del bar: sul rispetto dell'obbligo deve vigilare il Comune

Divieto di stazionamento all'esterno del bar: sul rispetto dell'obbligo deve vigilare il Comune
Secondo il TAR il controllo sul fatto che la sosta dei clienti all'esterno di un bar non avvenga abusivamente rientra nella competenza del Comune e non del gestore del bar, al quale non può essere imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori.
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1255 del 18 ottobre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni circa la responsabilità del gestore di un bar per la sosta abusiva dei clienti all’esterno del proprio locale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il gestore di un bar, a seguito di molteplici segnalazioni, era stato invitato da una residente nelle vicinanze del locale, “a verificare i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati e dell’attività esercitata nel suo complesso e a presentare una relazione di misure effettuata da un tecnico competente”.

Presentata la relazione, il gestore si era impegnato ad “apporre dei cartelli all’esterno per chiedere alla clientela di moderare il vociare, a vigilare sul comportamento dei clienti che sostano fuori negli orari di apertura, a non installare il plateatico, né casse acustiche all’esterno del locale”, nonché a “mantenere il livello della musica all’interno del locale” al livello concordato con l’ingegnere che aveva sottoscritto la relazione tecnica e a “realizzare una bussola con doppia porta all’ingresso per assicurare che il suono non esca dal locale all’apertura della porta”.

Il gestore del bar, tuttavia, non aveva, poi, provveduto ad effettuare tali adempimenti, con la conseguenza che era intervenuta l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) locale, la quale aveva dettato una serie di prescrizioni al bar in questione, “onerando la gestione di interdire lo stazionamento della clientela, eventualmente anche rendendo inaccessibile l’uso degli arredi esterni”.

Poiché il bar non aveva ottemperato a quanto imposto dall’ARPA, il Comune aveva deciso di adottare un’ordinanza, ribadendo le prescrizioni dettate dall’ARPA stessa.

Ritenendo tale provvedimento illegittimo, il bar aveva deciso di rivolgersi al TAR, nella speranza di ottenerne l’annullamento.

Il TAR riteneva, in effetti, di dover dar ragione al bar, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava il TAR, infatti, che, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, il Comune non aveva il potere di imporre al gestore del bar di vietare lo stazionamento della clientela all’esterno del bar, e che tale misura appariva, dunque, “irrazionale”, in quanto trasferiva al gestore del bar un onere che grava sull’amministrazione locale.

Evidenziava il TAR, in particolare, che il divieto di sostare all’esterno del bar era “implicito” nel fatto che il gestore del bar stesso non aveva alcuna autorizzazione all’uso del plateatico.

Tuttavia, secondo il TAR, il controllo sul fatto che la sosta non avvenisse abusivamente rientrava nella competenza del Comune e non del gestore del bar, al quale non poteva essere “imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori”.

In sostanza, secondo il Tribunale, al gestore del bar era, certamente, vietatodi servire i propri clienti all’esterno”, ma sul rispetto di ciò doveva vigilare il Comune.

Precisava il TAR, inoltre, che “ogni altro uso degli spazi esterni fatto dai clienti autonomamente non può essere imputato al gestore del locale, il quale non può avere alcuna responsabilità per lo stesso”.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR per la Lombardia accoglieva il ricorso proposto dal gestore del bar, annullando l’ordinanza comunale impugnata e compensando tra le parti le spese processuali.


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