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Danni futuri risarcibili solo se ragionevolmente certi

Danni futuri risarcibili solo se ragionevolmente certi
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 3550 del 20 novembre 2014, si è trovato ad affrontare il tema relativo alla risarcibilità dei “danni futuri” (vale a dire, danni che non si sono ancora verificati nel momento in cui se ne chiede il risarcimento), derivanti al proprietario di un’immobile a causa della rovina della grondaia da parte del vicino.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del proprio vicino di casa, al fine di vedersi risarciti i danni che in futuro egli avrebbe potuto subire a causa del fatto che, sul giardino del vicino, si trovava una pianta i cui aghi e frutti cadevano sul tetto della propria abitazione, con la conseguenza che i medesimi, col tempo, avrebbero potuto provocare l’intasamento dei tubi delle grondaie.

Di conseguenza, il soggetto in questione chiedeva che il Tribunale condannasse il vicino a porre in essere tutte le attività necessarie a prevenire tale tipologia di danni, oltre che a pagare i costi da sostenere annualmente per la pulizia del tetto.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dall’attore.

Secondo il giudice, infatti, ai sensi dell’art. 2051 codice civile, il proprietario di un albero non può essere ritenuto responsabile “per la sola caduta di foglie sul fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta), né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento dedotto”.

In tal senso, infatti, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17493 del 9 agosto 2007.

Secondo il giudice, inoltre, non era stata fornita la prova del “danno futuro”, il quale “può assumere rilevanza giuridica esclusivamente nei limiti in cui rivesta il carattere di ragionevole certezza”.

Dunque, secondo il Tribunale, “la pura e semplice possibilità del suo verificarsi, non è sufficiente affinchè in un giudizio di responsabilità ne possa tenere conto”. Deve, infatti, “essere ragionevolmente certo che il pregiudizio prodotto da un fatto rientrante nella sfera della responsabilità, colpirà un interesse giuridicamente rilevante”.

Nel caso di specie, invece, non era stato provato che la caduta degli aghi stesse per danneggiare la proprietà dell’attore, così come non era stato provato che gli aghi fossero della conifera del convenuto e non di un’altra pianta.

Ai fini risarcitori, invece, secondo il giudice sarebbe stato necessario, non solo provare presenza degli aghi ma anche “stabilirne l’origine e l’idoneità lesiva”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria avanzata, condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.


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