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Conto corrente, ecco come evitare un controllo dell'Agenzia delle Entrate e giustificare correttamente tutti i movimenti

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Conto corrente, ecco come evitare un controllo dell'Agenzia delle Entrate e giustificare correttamente tutti i movimenti
La presunzione fiscale si applica allo stesso modo per tutte le imposte? Vediamolo insieme
L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti particolarmente incisivi per scoprire eventuali redditi nascosti: tra questi rilevano le indagini sui conti bancari, un’arma potente nella lotta all’evasione.
Il D.P.R. n. 600/1973, all’art. 32, consente all’Amministrazione di esaminare i rapporti finanziari dei contribuenti, prevedendo specifiche presunzioni legali sui movimenti non giustificati.
Cosa significa? Quando su un conto vengono accreditati bonifici, assegni o contanti di cui il contribuente non riesce a dimostrare con precisione origine e natura, quelle somme vengono automaticamente considerate quali ricavi o proventi non dichiarati. Ne consegue che, qualora il contribuente non sia in grado di giustificare con apposita documentazione la somma, il Fisco la riterrà tassabile, con relative sanzioni.

Come provare che un bonifico non costituisce reddito?
Non è sufficiente dichiarare che una somma ricevuta non rappresenta un compenso. Il contribuente deve fornire prove puntuali, come quelle di seguito indicate:
  • prestiti tra privati: contratto con data certa e tracciabilità del precedente esborso;
  • donazioni: documenti che attestino la volontà di donare, con eventuale registrazione se di valore rilevante;
  • risarcimenti danni: sentenza o accordo che ha disposto il pagamento;
  • vendite tra privati: dichiarazione scritta con corrispondenza e tracciabilità del pagamento;
  • rimborsi spese: nota spese e prova dell’anticipo;
  • vincite tassate alla fonte: ricevuta del premio con ritenuta fiscale già applicata.
Ogni singola operazione contestata va dimostrata puntualmente: la documentazione dev’essere completa, con elementi verificabili e data certa, ove possibile.

Ma la presunzione fiscale si applica allo stesso modo per tutte le imposte?
Il meccanismo della presunzione legale derivante dalle indagini bancarie non opera in modo uniforme per tutte le imposte. La disciplina, infatti, varia sensibilmente a seconda che si tratti di imposte dirette, IRAP o IVA, rendendo necessaria una distinzione preliminare.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP, la presunzione riguarda sia i versamenti sia i prelevamenti effettuati sui conti correnti. Tuttavia, con riferimento a questi ultimi, il legislatore ha introdotto limiti quantitativi precisi: la presunzione scatta solo se i prelievi superano 1.000 euro al giorno o, in ogni caso, 5.000 euro al mese. Al di sotto di tali soglie, il prelievo non può essere automaticamente considerato indice di reddito non dichiarato.
Diversa è la disciplina ai fini IVA. In questo ambito, la presunzione è più circoscritta: solo i versamenti possono essere considerati come corrispettivi di operazioni imponibili non dichiarate. I prelevamenti, invece, sono del tutto irrilevanti e non possono fondare un accertamento IVA.
Per chiarire: se un commerciante preleva 1.200 euro in un’unica giornata, tale operazione potrebbe essere considerata, ai fini delle imposte sui redditi, come il pagamento “in nero” di un fornitore. Ai fini IVA, invece, quel prelievo non assume alcun rilievo.

Serve un’autorizzazione per avviare le indagini bancarie?
Sì, l’Amministrazione finanziaria deve essere munita di una specifica autorizzazione per avviare le indagini sui conti correnti. Tuttavia, la natura di questo atto è puramente interna e organizzativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che non si tratta di un provvedimento che incide direttamente sulla sfera giuridica del contribuente e, pertanto, non necessita di una motivazione analitica. Proprio per questa sua funzione preparatoria, l’autorizzazione non è autonomamente impugnabile dal contribuente. Va, inoltre, sottolineato che la presunzione non si limita ai movimenti risultanti dall’estratto conto. La giurisprudenza ha esteso il suo ambito anche alle operazioni extra-conto, come l’incasso diretto di assegni circolari. Anche se la somma non transita materialmente sul conto, il semplice incasso è equiparato a un versamento.

La regola sui prelievi vale anche per i liberi professionisti?

La Corte costituzionale, sent. n. 228/2014, ha ritenuto irragionevole presumere che ogni prelievo effettuato da un professionista sia destinato a investimenti produttivi di reddito.
Di conseguenza, oggi è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che un determinato prelievo sia stato utilizzato per spese inerenti all’attività professionale non dichiarate. Resta invece invariata la presunzione sui versamenti, che continuano a essere considerati compensi salvo prova contraria fornita dal contribuente in modo puntuale e analitico.

Si segnala sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 15757/2025, che offre rilevanti chiarimenti interpretativi in materia di accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, imponendo una lettura sistematica della precitata decisione della Corte Costituzionale e dei suoi effetti sull’operatività delle presunzioni fiscali.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente qualificata come lavoratore autonomo (attività di badante), fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Dal verbale emergeva la presenza di numerosi rapporti bancari e postali caratterizzati da ingenti versamenti e prelevamenti, rimasti privi di giustificazione.
L’Amministrazione finanziaria aveva applicato le presunzioni di cui all’art. 32 precitato, qualificando i versamenti non giustificati come compensi non dichiarati e i prelevamenti come acquisti effettuati senza fattura.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale summenzionata avesse determinato l’inoperatività generalizzata delle presunzioni bancarie nei confronti dei lavoratori autonomi, sia con riferimento ai versamenti sia ai prelevamenti.
La Suprema Corte ha innanzitutto richiamato il principio, ormai consolidato, secondo cui la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle movimentazioni bancarie, ai sensi del citato art. 32, comma 1, n. 2), non è limitata ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti (Cass., Sez. V, n. 9403 dell’8 aprile 2024).

Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, si è determinata una distinzione fondamentale: la presunzione relativa ai prelevamenti bancari è oggi applicabile esclusivamente nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, mentre quella concernente i versamenti continua ad operare nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti.
La Corte di Cassazione ha censurato la decisione del collegio tributario per aver esteso indebitamente la portata della pronuncia costituzionale, affermando che il giudice di merito è incorso in un errore interpretativo laddove ha ritenuto che l’inoperatività delle presunzioni bancarie si estendesse, per i lavoratori autonomi, anche ai versamenti.

Secondo la Suprema Corte, tale conclusione non trova alcun fondamento nella sentenza n. 228/2014, la quale ha inciso esclusivamente sulla presunzione relativa ai prelevamenti. Ne consegue che, con riferimento ai versamenti non giustificati, le presunzioni restano pienamente operative nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i professionisti e i lavoratori autonomi.

Particolare rilievo assume la conferma dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 è applicabile anche alla disciplina IVA. La Corte ribadisce, in linea con un precedente orientamento, che è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti bancari ai ricavi dell’attività esercitata dal lavoratore autonomo anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare che i prelevamenti non giustificati e non annotati nelle scritture contabili siano stati effettivamente destinati all’acquisto di beni o servizi inerenti all’attività professionale, non potendosi più fare ricorso alla presunzione legale.

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