In data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.
Il contratto prevede incrementi medi mensili pari a 444 euro per tredici mensilità; oltre due terzi delle risorse economiche saranno destinati alle voci fisse della retribuzione, rafforzando la componente stabile del trattamento economico.
Ma tra le novità è emerso anche il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento ai congedi per i genitori.
Il congedo parentale, si rammenta, è il diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. L'istituto è disciplinato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Il congedo è fruibile anche ad ore, secondo quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che rimanda alla contrattazione collettiva di settore l’onere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ciascun genitore può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga.
È importante ricordare anche che, scegliendo il congedo parentale a ore, non è possibile cumulare nella stessa giornata altri permessi o riposi legati alla maternità, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato.
Adesso per i dipendenti degli enti locali è arrivata, sul punto, una diversa istruzione nella formulazione dell'articolo 35 del nuovo contratto collettivo: "I congedi parentali ad ore sono cumulabili con permessi e riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie".
Si rammenta anche che, con la manovra finanziaria per il 2026, sono stati ampliati i diritti dei genitori lavoratori dipendenti, che potranno utilizzare il congedo parentale fino ai 14 anni dei figli, a invarianza di durata e limiti complessivi del beneficio.
L’Inps - con il messaggio n. 251 dello scorso 26 gennaio - ha chiarito gli aspetti salienti della modifica normativa, anche con riguardo alla procedura telematica per la presentazione delle domande.
La modifica riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. A partire dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale potrà quindi essere goduto:
Il contratto prevede incrementi medi mensili pari a 444 euro per tredici mensilità; oltre due terzi delle risorse economiche saranno destinati alle voci fisse della retribuzione, rafforzando la componente stabile del trattamento economico.
Ma tra le novità è emerso anche il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento ai congedi per i genitori.
Il congedo parentale, si rammenta, è il diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro spettante sia alla madre sia al padre lavoratori, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. L'istituto è disciplinato dall'art. 32 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Il congedo è fruibile anche ad ore, secondo quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che rimanda alla contrattazione collettiva di settore l’onere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ciascun genitore può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga.
È importante ricordare anche che, scegliendo il congedo parentale a ore, non è possibile cumulare nella stessa giornata altri permessi o riposi legati alla maternità, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato.
Adesso per i dipendenti degli enti locali è arrivata, sul punto, una diversa istruzione nella formulazione dell'articolo 35 del nuovo contratto collettivo: "I congedi parentali ad ore sono cumulabili con permessi e riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie".
Si rammenta anche che, con la manovra finanziaria per il 2026, sono stati ampliati i diritti dei genitori lavoratori dipendenti, che potranno utilizzare il congedo parentale fino ai 14 anni dei figli, a invarianza di durata e limiti complessivi del beneficio.
L’Inps - con il messaggio n. 251 dello scorso 26 gennaio - ha chiarito gli aspetti salienti della modifica normativa, anche con riguardo alla procedura telematica per la presentazione delle domande.
La modifica riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. A partire dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale potrà quindi essere goduto:
- entro i 14 anni di vita del figlio a partire dalla fine del congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre;
- entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, purché nel frattempo non sia stata raggiunta la maggiore età.