La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27989 del 6 giugno 2017, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace di Novara aveva assolto un imputato dal reato di “lesioni colpose”, di cui era stato accusato per avere, alla guida del proprio veicolo, impegnato un incrocio a velocità troppo elevata, andando a impattare contro l’auto condotta da un altro soggetto, il quale, a sua volta, aveva impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di “Stop” e omettendo di dare la dovuta precedenza (art. art. 145 del Codice della strada Codice della Strada).
Il Tribunale di Novara, pronunciandosi in secondo grado, aveva dichiarato la responsabilità dell’imputato agli effetti civili e, dopo aver dichiarato il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, condannava l’imputato stesso al risarcimento del danno.
Secondo la Corte d’appello, infatti, anche se la persona offesa non aveva rispettato lo “stop”, l’imputato aveva comunque impegnato l’incrocio a velocità troppo elevata, tanto che, accortosi del sopraggiungere dell’altra auto, non era riuscito a frenare.
Ritenendo ingiusta la dichiarazione del concorso di colpa, la parte civile aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservava il ricorrente, in particolare, che il Tribunale aveva dichiarato il concorso di colpa, nonostante il sinistro fosse stato causato da “un azzardato tentativo di sorpasso” dell’auto condotta dall’imputato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Evidenziava la Cassazione, in proposito, che l’incidente si era verificato a causa della condotta di guida dell’imputato, che non aveva moderato la propria velocità.
Precisava la Cassazione, tuttavia, che, nel caso in esame, il Tribunale aveva evidenziato che l’incrocio in questione era “a visuale libera”, con la conseguenza che il ricorrente era stato in grado di vedere il sopraggiungere dell’auto dell’imputato.
Nonostante ciò, il ricorrente aveva ugualmente impegnato l’incrocio, senza rispettare il segnale di “stop” e costringendo l’imputato ad una manovra di emergenza che, però, non era riuscita completamente ad evitare l’impatto tra i veicoli.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il Tribunale aveva del tutto correttamente determinato il concorso di colpa della parte civile, dal momento che la presenza del segnale di “stop” avrebbe dovuto “indurlo ad una cautela ancora maggiore nell’impegnare l’incrocio”.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello.