Questo, in breve, quanto approvato dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera con un emendamento apposto al Decreto Milleproroghe.
L’obiettivo è chiaro: permettere il rientro di capitali nelle casse dello Stato. Difatti, secondo le proiezioni del Ministero dell’Economia e della Finanze, la misura dovrebbe permettere la “riscossione” di almeno 5,4 miliardi di euro.
Ma andiamo con ordine.
La c.d. rottamazione quater ha permesso ai contribuenti di definire – in maniera agevolata – i debiti che questi avevano verso lo Stato (per il periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) ed affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La misura, inizialmente prevista e regolata con la Legge di Bilancio 2023, ha rappresentato il principale strumento della tregua fiscale, permettendo ai contribuenti di pagare solo quanto dovuto per (i) sorte capitale, (ii) spese afferenti a procedure esecutive e (iii) diritti di notifica.
In tal modo, vengono espunte del tutto le somme che sarebbero state dovute a titolo di sanzioni, interessi di mora e di aggio, con un risparmio notevole per le tasche del contribuente.
La Legge di Bilancio 2023 ha permesso al contribuente che abbia aderito alla rottamazione, inoltre, la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di pagamento:
- in un’unica soluzione, con pagamento da effettuare entro il 31 ottobre 2023;
- attraverso un piano rateale, per un massimo di 18 rate da ripartire in 5 anni come segue: prima rata 31 ottobre 2023; seconda rata 30 novembre 2023 e, a partire dal 2024 (e per i successivi 4 anni), le ulteriori rate andranno a scadere il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Tuttavia, in caso di mancato o tardivo pagamento il contribuente sarebbe - in questo caso il condizionale è d’obbligo - decaduto dalla definizione agevolata.
Ebbene, l’emendamento in commento, apposto al Decreto Milleproroghe, permette (o, meglio, permetterà) anche a chi sarebbe (ormai) decaduto dal beneficio previsto dalla definizione agevolata la possibilità di usufruire comunque della stessa.
La condizione essenziale, però, sarà quella di effettuare il pagamento dell’intero importo dovuto secondo il piano di rottamazione entro il 15 marzo 2024 (ovvero 20 marzo 2024, considerando i giorni di tolleranza).
Così, ad esempio, se il contribuente che ha aderito alla rottamazione non abbia versato né la prima rata, né la seconda, potrà comunque beneficiare della definizione agevolata pagando, entro il 15 marzo 2024, quanto avrebbe dovuto – già – versare complessivamente per entrambe le rate citate.
Il Decreto Milleproroghe, allo stato, si trova ancora in fase di conversione in legge. Pertanto, bisognerà aspettare la pubblicazione della normativa in Gazzetta Ufficiale (che avverrà presumibilmente la settimana prossima) per avere conferma dei termini sopra indicati.