Subire un furto nella propria casa, purtroppo, è una notizia che non sconvolge più.
Dagli indici elaborati dal Censis, infatti, risulta che ben 9 milioni di italiani (il 18,7% della popolazione) hanno subito un furto in casa, mentre l’altra metà della popolazione teme di subirlo.
Per questo è importante sapere che anche per il 2024 è stato riconfermato il c.d. bonus sicurezza.
Difatti, l’art. 16 bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) permette la detrazione del 50% delle spese sostenute per gli interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
L’obiettivo è quello di prevenire, attraverso l’installazione di misure di sicurezza, non solo i furti nelle abitazioni, ma la più ampia categoria di “atti illeciti” compiuti da terzi, come potrebbero essere, ad esempio, le aggressioni.
Le misure e i lavori che possono essere realizzati – e che rientrano nel novero di quelli agevolati con il “bonus sicurezza” – sono molteplici.
A titolo esemplificativo, l’agevolazione potrebbe essere utilizzata allorquando si sostengano spese volte a (i) sostituire o installare cancellate o recinzioni murarie degli edifici, (ii) apporre o sostituire grate sulle finestre, (iii) installare rilevatori di apertura e/o di effrazioni sui serramenti, (iv) installare vetri antisfondamento, fotocamere, videocamere o apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto con le relative centraline.
In particolare, con riguardo all’installazione di sistemi di videosorveglianza, è interessante segnalare un recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Difatti, l’Agenzia, a seguito di specifica domanda pervenuta da un contribuente (sulla pagina online dell'Agenzia “Fisco Oggi”), ha avuto modo di precisare che il c.d. bonus “videosorveglianza” copre solo gli interventi connessi all’installazione dei predetti strumenti di sicurezza.
Non è possibile, invece, portare in detrazione anche i costi di quanto eventualmente pagato ad un istituto di vigilanza privato per la sorveglianza della propria abitazione.
Beneficiari della misura agevolativa in commento possono essere tutti i contribuenti che siano soggetti al pagamento dell’IRPEF.
La misura si estende, quindi, non solo ai proprietari dell’immobile, ma anche a tutti coloro che sullo stesso vantino diritti reali (come, ad esempio, l’usufrutto), finanche a ricomprendere gli inquilini e i comodatari.
Come detto, le spese sostenute saranno detraibili dall’IRPEF nella misura del 50%, per un tetto di spesa massimo fissato in 96.0000 euro (valore, questo, da considerarsi cumulativamente rispetto agli altri interventi di ristrutturazione edilizia eventualmente effettuati dal beneficiario).
La somma oggetto di detrazione fiscale sarà, poi, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per ottenere la detrazione fiscale, quindi, non sarà necessaria alcuna domanda: è sufficiente, invece, conservare tutta la documentazione utile e presentarla in sede di dichiarazione dei redditi.
È bene ricordare che, anche in questo caso, per poter beneficiare dell’agevolazione, sarà necessario che i pagamenti delle spese effettuate avvengano tramite bonifico parlante.
In particolare, nella causale del bonifico, dovranno essere indicati la norma di riferimento (“art. 16bis DPR 917/1986”), il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione nonché il codice fiscale (o P. Iva) del beneficiario del pagamento.
Dagli indici elaborati dal Censis, infatti, risulta che ben 9 milioni di italiani (il 18,7% della popolazione) hanno subito un furto in casa, mentre l’altra metà della popolazione teme di subirlo.
Per questo è importante sapere che anche per il 2024 è stato riconfermato il c.d. bonus sicurezza.
Difatti, l’art. 16 bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) permette la detrazione del 50% delle spese sostenute per gli interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
L’obiettivo è quello di prevenire, attraverso l’installazione di misure di sicurezza, non solo i furti nelle abitazioni, ma la più ampia categoria di “atti illeciti” compiuti da terzi, come potrebbero essere, ad esempio, le aggressioni.
Le misure e i lavori che possono essere realizzati – e che rientrano nel novero di quelli agevolati con il “bonus sicurezza” – sono molteplici.
A titolo esemplificativo, l’agevolazione potrebbe essere utilizzata allorquando si sostengano spese volte a (i) sostituire o installare cancellate o recinzioni murarie degli edifici, (ii) apporre o sostituire grate sulle finestre, (iii) installare rilevatori di apertura e/o di effrazioni sui serramenti, (iv) installare vetri antisfondamento, fotocamere, videocamere o apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto con le relative centraline.
In particolare, con riguardo all’installazione di sistemi di videosorveglianza, è interessante segnalare un recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Difatti, l’Agenzia, a seguito di specifica domanda pervenuta da un contribuente (sulla pagina online dell'Agenzia “Fisco Oggi”), ha avuto modo di precisare che il c.d. bonus “videosorveglianza” copre solo gli interventi connessi all’installazione dei predetti strumenti di sicurezza.
Non è possibile, invece, portare in detrazione anche i costi di quanto eventualmente pagato ad un istituto di vigilanza privato per la sorveglianza della propria abitazione.
Beneficiari della misura agevolativa in commento possono essere tutti i contribuenti che siano soggetti al pagamento dell’IRPEF.
La misura si estende, quindi, non solo ai proprietari dell’immobile, ma anche a tutti coloro che sullo stesso vantino diritti reali (come, ad esempio, l’usufrutto), finanche a ricomprendere gli inquilini e i comodatari.
Come detto, le spese sostenute saranno detraibili dall’IRPEF nella misura del 50%, per un tetto di spesa massimo fissato in 96.0000 euro (valore, questo, da considerarsi cumulativamente rispetto agli altri interventi di ristrutturazione edilizia eventualmente effettuati dal beneficiario).
La somma oggetto di detrazione fiscale sarà, poi, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per ottenere la detrazione fiscale, quindi, non sarà necessaria alcuna domanda: è sufficiente, invece, conservare tutta la documentazione utile e presentarla in sede di dichiarazione dei redditi.
È bene ricordare che, anche in questo caso, per poter beneficiare dell’agevolazione, sarà necessario che i pagamenti delle spese effettuate avvengano tramite bonifico parlante.
In particolare, nella causale del bonifico, dovranno essere indicati la norma di riferimento (“art. 16bis DPR 917/1986”), il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione nonché il codice fiscale (o P. Iva) del beneficiario del pagamento.