Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava l’imputato per il reato di cui sopra, “per avere dapprima importunato e poi abbracciato G.M. con forza tale da impedirle di liberarsi e dandole vari baci sul collo e sull’orecchio destro, così da costringerla, con violenza, a subire atti sessuali”.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, “baci ed abbracci, nella specie, avrebbero dovuto qualificarsi come atti sessuali, essendo stati indirizzati al collo ed all’orecchio, zone notoriamente erogene. Del resto, il fine sessuale dell’atteggiamento dell’imputato si sarebbe dovuto desumere dal suo abbraccio, nonostante la M. tentasse di sottrarsi, e dal fatto che egli l’avesse baciata contro la di lei volontà”.
L’imputato, ritenendo la sentenza di condanna ingiusta, proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello “attribuendo valore di atto sessuale ai baci sul collo e sull’orecchio, avrebbe completamente frainteso la portata delle dichiarazioni testimoniali rese dalla parte offesa, che aveva affermato di conoscere bene l’imputato e di essere uscita con lui addirittura per una settimana”.
Di conseguenza, secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di semplici “atteggiamenti confidenziali”, dal momento che se egli “avesse voluto compiere un atto di natura sessuale, avrebbe mirato piuttosto a sfiorare le labbra della donna”.
Peraltro, secondo il ricorrente, non sarebbe stata fornita nemmeno la prova dell’elemento soggettivo del reato, in quanto “l’abbraccio ed i baci non avrebbero avuto come movente l’eccitazione sessuale”.
In altri termini, le condotte poste in essere non potevano essere considerate atti di violenza sessuale, secondo il ricorrente, in quanto un semplice bacio o abbraccio non è finalizzato all’ottenimento del piacere sessuale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.
Osserva la Cassazione, infatti, come ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, assumono rilevanza “tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci”.
Nel caso di specie, inoltre, la Corte d’Appello aveva “compiuto un’adeguata valutazione del contesto, costituito dal fatto che l’imputato fosse un avventore abituale dei bar, fosse solito esagerare nei suoi atteggiamenti scomposti ed avesse una certa confidenza con la parte offesa”.
La sentenza della Corte d’Appello, dunque, appariva logica, coerente e ben motivata, con la conseguenza che non poteva essere in alcun modo censurata.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali.