Lo sa bene un avvocato di Catanzaro punito dal Consiglio Nazionale Forense con 2 mesi di sospensione dall’ esercizio della professione.
La vicenda è questa: l’avvocato calabro si era impegnato a pagare a dei terzi, per conto del suo cliente, delle obbligazioni pecuniarie, senza però mai effettivamente saldare il debito. La sanzione inflitta dal CNF per il legale insolvente è stata la sospensione dall’esercizio della professione per 2 mesi.
A confermarlo è la sentenza n. 116 del 7 giugno 2023, a seguito della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Catanzaro. Questo è un organo deputato al controllo disciplinare su tutti gli avvocati iscritti all’albo. Se un avvocato si comporta in maniera illegittima, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza di quell’avvocato può segnalarlo al CDD, che avvierà un vero e proprio procedimento disciplinare nei suoi confronti, con tanto di sanzioni se verrà reputato necessario. Tramite questo procedimento, l’avvocato che pone in essere un comportamento grave e irreparabile potrebbe essere addirittura radiato dall’albo.
Secondo il CDD il comportamento dell’avvocato catanzarese ha violato i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro previsti dal codice deontologico degli avvocati. Questa sua condotta di non aver adempiuto alle obbligazioni pecuniarie nei confronti di terzi, prese per conto del proprio cliente, si è posta in evidente violazione dei suoi obblighi professionali.
Infatti, ogni avvocato deve mantenere un comportamento che non sia suscettibile di un giudizio di biasimo, sia etico che morale e che sia adeguato al prestigio della professione legale. Non aver adempiuto a delle obbligazioni finanziarie, a maggior ragione prese per conto di un proprio cliente, provoca un danno, non solo alla reputazione del professionista in quanto tale, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria forense.
Per il Consiglio Nazionale Forense (CNF) - che è l'organismo che rappresenta e tutela l'intera classe forense italiana - questo comportamento dell’avvocato costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 64 del CDF.
La norma violata
L’art. 64 del Codice Deontologico Forense è titolato “Obbligo di provvedere all'adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi” e impone due regole.
Una prima parte della norma prevede che l’avvocato debba sempre e comunque adempiere alle obbligazioni finanziarie assunte nei confronti di terzi. La seconda parte della norma, invece, sanziona l’inadempimento delle obbligazioni non connesse all’esercizio della professione di avvocato ma che, comunque, risultino così gravi da compromettere la dignità della professione forense e la fiducia dei terzi.
Nel caso dell’avvocato di Catanzaro sospeso, le sue azioni sono legate alla professione forense, in quanto lo stesso aveva promesso di adempiere a delle obbligazioni per conto del proprio cliente.
In caso di violazione della norma è prevista come sanzione la sospensione dall’esercizio della professione forense da 2 a 6 mesi. Quindi, tutto sommato l’avvocato è stato punito con il minimo della pena ma sicuramente ci penserà due volte prima di “dimenticare” ancora di saldare un pagamento.