È stato condannato alla sospensione dall’esercizio della professione per un anno e otto mesi l’avvocato che, al termine dell’attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della vittima di un sinistro stradale e dei suoi congiunti, aveva richiesto ai propri assistiti il pagamento di una parcella di circa 250.000 euro, a fronte di un risarcimento complessivo di 1.250.000 euro, oltre alle spese legali già corrisposte dalla compagnia assicuratrice (pari a 93.000 euro) in forza dell’accordo transattivo concluso con quest’ultima.
Oltre alla violazione derivante dalla manifesta sproporzione del compenso richiesto, la sanzione ha riguardato anche l’ulteriore illecito consistente nell’aver svolto attività professionale — mediante la sottoscrizione della quietanza — durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione.
A sostegno della legittimità della propria pretesa economica, l’avvocato ha articolato nove motivi di difesa, sostenendo in particolare che il raddoppio degli importi fosse giustificato dalla particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e che la richiesta comprendesse l’aumento dovuto all’assistenza prestata anche ai congiunti della vittima, con compensi distinti per ciascuna posizione processuale.
Oltre alla violazione derivante dalla manifesta sproporzione del compenso richiesto, la sanzione ha riguardato anche l’ulteriore illecito consistente nell’aver svolto attività professionale — mediante la sottoscrizione della quietanza — durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione.
A sostegno della legittimità della propria pretesa economica, l’avvocato ha articolato nove motivi di difesa, sostenendo in particolare che il raddoppio degli importi fosse giustificato dalla particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate e che la richiesta comprendesse l’aumento dovuto all’assistenza prestata anche ai congiunti della vittima, con compensi distinti per ciascuna posizione processuale.
In ogni caso, il professionista contestava il carattere vincolante della liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice, richiamando il principio della libera pattuizione del compenso nel rapporto tra avvocato e cliente.
Nel rigettare integralmente tali difese, il Consiglio Nazionale Forense ha richiamato un proprio precedente secondo cui «in tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di uno specifico accordo scritto sul compenso, richieda al cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla compagnia assicuratrice» (CNF, 30 dicembre 2016, n. 386).
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato come l’accordo tra l’avvocato e i clienti non contenesse alcuna determinazione specifica del compenso, limitandosi a un generico richiamo al D.M. n. 55/2014. L’accordo transattivo stipulato con la compagnia assicuratrice prevedeva, invece, la corresponsione di 93.000 euro a titolo di compenso per l’intera attività professionale svolta in favore della vittima e dei suoi familiari.
Secondo il CNF, gli assistiti avevano accettato la proposta transattiva confidando nel fatto che la compagnia assicuratrice avrebbe integralmente corrisposto i compensi spettanti al legale. Di conseguenza, l’accordo transattivo assume efficacia preclusiva rispetto a qualsiasi ulteriore pretesa economica dell’avvocato nei confronti dei clienti.
In ogni caso, il Consiglio ha condiviso la valutazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina circa la sproporzione del compenso richiesto rispetto all’attività effettivamente svolta, confermando la sanzione disciplinare della sospensione, ridotta a un anno.
Si rammenta che esistono alcune regole fondamentali che l’avvocato deve rispettare nel momento in cui presenta il conto al proprio cliente:
- il divieto di concordare una parcella “a percentuale” sull’importo liquidato dal giudice (il cosiddetto patto di quota lite): un accordo di questo tipo è ammesso solo se la percentuale viene calcolata sul valore della pretesa fatta valere all’inizio del giudizio, e non sul risultato finale;
- l’obbligo di fornire un preventivo al momento del conferimento dell’incarico, preventivo che deve essere necessariamente redatto per iscritto.
Ma cosa accade se tale obbligo non viene rispettato? E quali sono i diritti del cliente che si trovi a ricevere una parcella elevata e inattesa? Può rifiutarsi di pagare? La questione è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione, ad esempio con la sentenza n. 29432 del 2023.
La legge stabilisce che l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente è nullo se non è redatto in forma scritta. Ciò significa che il professionista deve sempre fornire al proprio assistito, al momento del conferimento dell’incarico, un preventivo contenuto in un documento.
La forma scritta non è rigidamente predeterminata: il preventivo può essere redatto su supporto cartaceo o digitale. Sono quindi validi, ad esempio, il preventivo inviato via e-mail o PEC e, secondo parte della dottrina, anche quello comunicato tramite SMS o messaggi su applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp.
La Cassazione ha, però, chiarito che non è sufficiente la sola prova dell’invio del preventivo: è necessario dimostrare anche l’accettazione da parte del cliente, che può avvenire espressamente, ad esempio mediante una risposta scritta, una mail di riscontro o un semplice messaggio di conferma. La nullità dell’accordo verbale sul compenso non comporta che il cliente sia esonerato dal pagamento. L’attività professionale, infatti, è stata comunque svolta e il cliente ne ha tratto beneficio. In assenza di un accordo valido tra le parti, tuttavia, il compenso non può essere determinato unilateralmente dall’avvocato, ma deve essere liquidato dal giudice.