Spesso si pensa che la disciplina del Codice della Strada sia rivolta soltanto ai conducenti di mezzi, ma non è affatto così. Difatti, esistono delle regole anche per i pedoni, che devono stare parimenti attenti per strada, se non vogliono incorrere in multe.
Sin da bambini, a tutti è stato insegnato in particolare ad utilizzare le strisce pedonali, ma spesso si ignora che esistono delle norme che regolano l'attraversamento. Invece, la legge si occupa anche di chi circola per strada a piedi.
In particolare, l'art. 190 del Codice della Strada disciplina il comportamento dei pedoni, mentre l'art. 191 disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
L'art. 190, comma 1 del Codice della Strada specificamente prevede che "i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila".
Inoltre, tale articolo, al secondo comma, prevede che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Ma l'utilizzo delle strisce pedonali è sempre obbligatorio? In realtà, no, non essendo obbligato il pedone ad attraversare sulle strisce se queste distano più di 100 metri.
Difatti, sempre l'art. 190, comma 2 del Codice della Strada prevede che, se gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i sovrapassaggi non esistono, oppure distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono comunque attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
La regola dei 100 metri, tuttavia, non si applica nel caso ci si trovi in piazze o larghi. Difatti, l'art. 190, comma 3 del Codice della Strada afferma che "è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2".
In merito agli attraversamenti che non avvengono sulle strisce pedonali, il comma 5 dell'art. 190 specifica che "i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti".
Come abbiamo visto, non si è quindi obbligati in ogni caso ad attraversare sulle strisce, ma è necessario, in tali occasioni, fare un'attenzione ancora maggiore, dare precedenza ai conducenti e, soprattutto, procedere in senso perpendicolare.
Considerata tale specificazione, viene da chiedersi se sia possibile attraversare la strada in obliquo. Ebbene, la risposta è no. Difatti, come precisato dal comma 3 dell'art. 190, ai pedoni è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni.
Ma cosa si rischia, concretamente, se non si rispettano tali prescrizioni? Ai sensi dell'art. 190, comma 10 del Codice della Strada, per chi viola le disposizioni di tale articolo è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
Sin da bambini, a tutti è stato insegnato in particolare ad utilizzare le strisce pedonali, ma spesso si ignora che esistono delle norme che regolano l'attraversamento. Invece, la legge si occupa anche di chi circola per strada a piedi.
In particolare, l'art. 190 del Codice della Strada disciplina il comportamento dei pedoni, mentre l'art. 191 disciplina il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
L'art. 190, comma 1 del Codice della Strada specificamente prevede che "i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila".
Inoltre, tale articolo, al secondo comma, prevede che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Ma l'utilizzo delle strisce pedonali è sempre obbligatorio? In realtà, no, non essendo obbligato il pedone ad attraversare sulle strisce se queste distano più di 100 metri.
Difatti, sempre l'art. 190, comma 2 del Codice della Strada prevede che, se gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi o i sovrapassaggi non esistono, oppure distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono comunque attraversare la carreggiata, ma solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
La regola dei 100 metri, tuttavia, non si applica nel caso ci si trovi in piazze o larghi. Difatti, l'art. 190, comma 3 del Codice della Strada afferma che "è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2".
In merito agli attraversamenti che non avvengono sulle strisce pedonali, il comma 5 dell'art. 190 specifica che "i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti".
Come abbiamo visto, non si è quindi obbligati in ogni caso ad attraversare sulle strisce, ma è necessario, in tali occasioni, fare un'attenzione ancora maggiore, dare precedenza ai conducenti e, soprattutto, procedere in senso perpendicolare.
Considerata tale specificazione, viene da chiedersi se sia possibile attraversare la strada in obliquo. Ebbene, la risposta è no. Difatti, come precisato dal comma 3 dell'art. 190, ai pedoni è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni.
Ma cosa si rischia, concretamente, se non si rispettano tali prescrizioni? Ai sensi dell'art. 190, comma 10 del Codice della Strada, per chi viola le disposizioni di tale articolo è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.
Anche se è raro che vengano comminate multe ai pedoni, questo è possibile secondo la legge. È quindi sempre opportuno, soprattutto per una questione di sicurezza, rispettare la normativa in materia. Un attento comportamento per strada tutelerà voi e gli altri, e vi eviterà di incorrere in sanzioni amministrative.