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Assegno d'invalidità, ne hai diritto anche se hai avuto un infarto: ecco in quali casi e perché l'INPS potrebbe revocarlo

Assegno d'invalidità, ne hai diritto anche se hai avuto un infarto: ecco in quali casi e perché l'INPS potrebbe revocarlo
Chi ha avuto un infarto ha diritto all'assegno d'invalidità? Qual è la percentuale d'invalidità richiesta ? Scopriamolo insieme
La pensione di invalidità è una prestazione economica a favore di soggetti con un'incapacità lavorativa totale e permanente, i quali si trovano in stato di bisogno economico.

La legge (L. n. 118 del 1971) prevede che l'invalidità civile sia riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Per valutarne la sussistenza, una Commissione medica dell'ASL procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell'invalidità e, rispetto alla percentuale di invalidità accertata, il soggetto ha diritto a differenti benefici: dal 33% al 66% si ha un'invalidità civile lieve; dal 67% al 99%, il grado d'invalidità civile è medio-grave; con il 100% di invalidità si configura uno stato di non autosufficienza.

L'invalidità civile, in particolare, si connota come definitiva se la Commissione medica accerta una riduzione permanente della capacità di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla perdita di un arto (braccio o gamba) o di un senso (vista, udito, ecc.).
In questi casi la Commissione medica non richiede visite di revisione, perché la situazione non può cambiare. L'INPS può, tuttavia, convocarla per un controllo straordinario, soprattutto se emergono nuove cure o tecnologie che migliorano la capacità lavorativa.

Anche l'evento dell'infarto può dare diritto al riconoscimento dell’invalidità civile, ma ciò dipende dalla gravità dello scompenso cardiaco che ne consegue.

Lo scompenso cardiaco è una sindrome clinica complessa, definita come l’incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguata rispetto all’effettiva richiesta dell’organismo. La scienza medica distingue quattro classi di gravità dell'insufficienza cardiaca, per ciascuna delle quali si prevede una percentuale diversa d'invalidità:
  • Classe 1: scompenso cardiaco asintomatico. Si registra la presenza di una cardiopatia, ma senza conseguenti limitazioni dell'attività fisica. L'attività fisica ordinaria del paziente non è limitata, ma possono comparire sintomi per attività superiori all'ordinario. A questa classe corrisponde un grado d’invalidità dal 21 al 30%;
  • Classe 2: scompenso cardiaco lieve. Il paziente sta bene a riposo, ma l’attività fisica moderata (come salire due rampe di scale o salire alcuni gradini portando pesi leggeri) provoca dispnea o affaticamento. A questa classe corrisponde un grado d’invalidità dal 41 al 50%;
  • Classe 3: scompenso cardiaco da moderato a grave. L’attività fisica minima (come camminare per casa o salire mezza rampa di scale) provoca dispnea o affaticamento, anche se il paziente sta ancora bene a riposo. Per questa classe si prevede un grado invalidità dal 71 all’80%;
  • Classe 4: scompenso cardiaco grave. Il paziente non riesce a svolgere alcun tipo di attività. Spossatezza, dispnea o affaticamento sono presenti anche a riposo (seduti o sdraiati a letto). Si riconosce un’invalidità pari al 100%.


Pertanto, ad un infartuato di “classe 3”, con scompenso cardiaco importante, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile del 75%, spettano i seguenti benefici:
  • l’assegno mensile di assistenza;
  • l’iscrizione nelle categorie protette utili per il collocamento mirato;
  • l’esenzione dal ticket sanitario;
  • il congedo straordinario per cure;
  • la concessione gratuita di ausili e protesi per la patologia accertata.
Diversamente, per il caso dell'evento di un infarto cui è correlato uno scompenso cardiaco asintomatico, non è riconosciuto nessun beneficio.

Si ricorda che l'Istituto nazionale di previdenza è sottoposto a un obbligo normativo, che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, sul presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario. Ne deriva che l'INPS può diminuire o revocare un'invalidità considerata definitiva laddove, all'esito di una visita straordinaria, ritenga che la situazione sia migliorata per effetto - ad esempio - dell'innesto di una protesi innovativa. In pratica, ciò potrebbe verificarsi se la persona ha recuperato, in tutto o in parte, la capacità di lavorare.

In simili casi, dunque, l'INPS può ridurre o cancellare l'invalidità, una volta riscontrato un effettivo miglioramento. Si ricorda anche che - a seguito della legge di bilancio 2025 e del nuovo decreto sulla disabilità di cui al D. Lgs. 62/2024 - l'INPS ha individuato nuove modalità operative, per razionalizzare l'iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.


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