Negli ultimi giorni ha fatto discutere una decisione del Tribunale di Ancona, la sentenza n. 1972 del 28 novembre 2025, secondo cui l’ex coniuge può evitare di pagare gli arretrati dell’assegno divorzile quando l’ex partner ha dei debiti nei suoi confronti.
Nel caso di specie, una donna ha avviato l’esecuzione nei confronti dell’ex marito, il quale vi si è opposto chiedendo che il suo debito fosse compensato con i debiti che l’ex moglie aveva verso di lui. La vicenda è interessante perché aiuta a comprendere meglio la natura dell’assegno divorzile e quali sono i casi in cui potrebbe ripetersi quanto appena accaduto ad Ancona.
L’assegno divorzile non è una misura definitiva, né con riguardo all'opportunità di versarlo, né con riguardo al suo ammontare. Può avere due funzioni distinte, potendo essere di natura perequativa oppure assistenziale:
Nel caso di specie, una donna ha avviato l’esecuzione nei confronti dell’ex marito, il quale vi si è opposto chiedendo che il suo debito fosse compensato con i debiti che l’ex moglie aveva verso di lui. La vicenda è interessante perché aiuta a comprendere meglio la natura dell’assegno divorzile e quali sono i casi in cui potrebbe ripetersi quanto appena accaduto ad Ancona.
L’assegno divorzile non è una misura definitiva, né con riguardo all'opportunità di versarlo, né con riguardo al suo ammontare. Può avere due funzioni distinte, potendo essere di natura perequativa oppure assistenziale:
- è perequativo quando serve a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, tenendo conto del contributo dato alla vita familiare, della durata del matrimonio, delle rinunce professionali e, in generale, della differenza patrimoniale che si crea dopo il divorzio;
- è assistenziale quando il coniuge non economicamente autosufficiente non ha mezzi adeguati né possibilità concrete di procurarseli, necessitando quindi di un sostegno per poter vivere dignitosamente dopo lo scioglimento del matrimonio.
Questa distinzione è importante, perché incide direttamente sul tema della compensazione. Quando l’assegno ha natura perequativa, esso opera su un piano patrimoniale: serve a riequilibrare un divario economico che deriva dal matrimonio e dal suo scioglimento. Per questo, se il beneficiario dell’assegno è a sua volta debitore verso l’ex coniuge, il giudice può ritenere ammissibile la compensazione, purché il credito dell’obbligato sia:
- certo: quando non vi è dubbio sulla sua esistenza;
- liquido: quando il suo importo è determinato o determinabile;
- esigibile: quando è scaduto, ossia immediatamente recuperabile in via coattiva.
Solo in presenza di un credito con i suddetti requisiti il giudice può valutare l'opportunità di compensare il credito del coniuge, beneficiario dell'assegno divorzile, con il debito che egli o ella ha nei confronti del coniuge obbligato a versare l'assegno.
Quando l’assegno ha natura assistenziale o alimentare, invece, la finalità principale è assicurare al beneficiario un sostegno minimo per far fronte ai bisogni essenziali della vita. Proprio perché l’assegno svolge una funzione di tutela di bisogni primari, la compensazione non è ammessa: il coniuge obbligato non può sottrarsi al pagamento invocando un credito verso l’altro, neppure se questo credito è certo e documentato. Il giudice, in questo caso, non può autorizzare una compensazione, perché si tratterebbe di comprimere una tutela economica che l’ordinamento considera necessaria.
È importante ricordare che ancora più rigorosa è la disciplina dell’assegno di mantenimento per i figli. A differenza dell’assegno divorzile, questo tipo di contributo ha natura esclusivamente assistenziale e tutela un interesse che l’ordinamento considera “superiore”: quello dei minori, o dei maggiorenni non economicamente autosufficienti. Per questa ragione, non può essere mai compensato con eventuali crediti reciproci tra i genitori. Anche se uno dei due avesse un credito verso l’altro, ciò non inciderebbe sull’obbligo di mantenimento: il genitore obbligato deve comunque versare l’assegno, perché il denaro è destinato ai figli e non all’ex partner.
La decisione del Tribunale di Ancona non introduce quindi una regola nuova, ma applica i principi già stabiliti dal diritto e dalla giurisprudenza. L’assegno divorzile può essere compensato solo quando ha natura perequativa e quando esiste un debito certo, liquido ed esigibile della persona che dovrebbe riceverlo. Al contrario, quando l’assegno è assistenziale o quando riguarda il mantenimento dei figli, la compensazione non è possibile in alcun caso.