La corte d’appello di Palermo si trova a dover decidere sul caso di un amministratore di condominio che, si rivolge al giudice per ottenere le spettanze dovutegli dal condominio per l’attività svolta. Il Giudice di secondo grado con l’ordinanza num. 1792/2022 mette un punto alla vicenda applicando correttamente la norma così come riformata.
Il Condominio infatti resiste in giudizio contestando che l’amministratore al momento della nomina e della conferma non ha indicato l’ammontare delle sue spettanze come previsto dall’art. 1129, richiedendo al prova dell’esistenza del credito vantato dall’amministratore.
Lo stesso soccombente in primo grado, appella la decisione contestando sul punto la presenza dell’esistenza del credito e dei documenti a supporto della richiesta.
La Corte d’Appello di Palermo, applicando correttamente la norma, aderisce alla tesi del Condominio e afferma che dopo la riforma è previsto che l'amministratore, quando viene nominato o quando gli viene rinnovato l'incarico, è tenuto ad indicare "a pena di nullità della nomina stessa" l'importo che gli è dovuto per lo svolgimento dell'incarico.
A soddisfare questa richiesta di prova non è sufficiente il bilancio approvato dall’assemblea condominiale, in quanto è indispensabile la presenza di uno specifico documento. Lo stesso deve essere approvato dall’assemblea e il contenere il "richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contratto di amministrazione condominiale".