Se si supera la soglia consentita, saranno sanzionati entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento. Quindi, colui che paga in contanti e colui che riceve la somma. Le sanzioni vanno dai 1.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a seconda della gravità dell’infrazione: non proprio noccioline, insomma.
Il limite ai pagamenti in contanti per somme pari o superiori a 5.000 euro riguarda tutti i trasferimenti di denaro ad altri soggetti, inclusi i prestiti o le donazioni.
Fanno eccezione i prelievi ed i versamenti dal o sul proprio conto corrente bancario o postale. Difatti, la legge parla di soglia che si applica ai trasferimenti di denaro tra “soggetti diversi”. Pertanto, il limite non vale per i trasferimenti in contante sul proprio conto corrente, ovvero prelievi e versamenti.
Il limite di 5.000 euro può essere superato con più pagamenti separati, tutti sotto la soglia stabilita dalla legge?
Cosa dice la legge sul pagamento frazionato?
È possibile frazionare il pagamento, ma solo a determinate condizioni. Vediamo cosa dice la normativa.
L’art. 49 D.Lgs. n. 231/2007 vieta il trasferimento di somme in contanti superiori al limite massimo consentito "anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati".
La normativa è molto severa e stabilisce che non è possibile aggirare il limite dei contanti frazionando l’operazione. Questo vuol dire che non si può oltrepassare il tetto massimo dei 4.999 euro, nemmeno suddividendo in più parti il pagamento, pur rimanendo per ogni singola operazione al di sotto della soglia prevista dalla legge.
Quindi, quando sono consentiti i pagamenti frazionati?
Sono possibili in caso di accordo commerciale con il creditore per ottenere un pagamento rateale: questo è assolutamente consentito.
Dunque, il pagamento in contanti per importi frazionati è legittimo qualora sia possibile il versamento rateizzato che solitamente viene concesso quando, in caso di somme elevate, sia difficile ottenere il pagamento in un’unica soluzione. Anche in tal caso, però, occorrerà sempre rispettare il tetto massimo del pagamento in contanti: cioè, nessuna singola rata in contanti potrà superare i 4.999,99 euro.
È possibile il pagamento frazionato anche quando la natura stessa del contratto lo preveda. Si pensi ai contratti di fornitura e di somministrazione.
Infatti, in tali casi, l’operazione rimane unitaria. A mutare è la modalità di pagamento che permette una dilazione dell’importo pattuito. Ovviamente, in entrambi i casi, occorrerà dotarsi del contratto o della fattura da cui risulti il pagamento dilazionato, affinché l’operazione risulti legittima.
Ecco un esempio: nel caso di un’operazione al seno da 8.000 euro, la paziente potrà accordarsi con il chirurgo per un pagamento rateale in otto rate mensili da 1.000 euro ciascuna che potrà versare in contanti. Questa operazione è perfettamente consentita dalla legge a condizione che vi sia un contratto o un documento da cui risulti la dilazione del pagamento.