Nonostante la spinta verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, i giudici tributari hanno ribadito che la tecnologia non può mai sacrificare le garanzie informative di base previste dalla legge, sancendo che, quando l’invio di una PEC fallisce, è obbligatorio fare uso del cartaceo per poter considerare valida la notifica.
Il caso Lecco: quando la notifica digitale finisce nel vuoto
La vicenda processuale è arrivata all'attenzione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che con la sentenza n. 2464/2025, depositata il 3 novembre 2025, si è pronunciata su un contenzioso nato da un tentativo di notifica fallito nel novembre del 2019. In quell'occasione, l'Agenzia della Riscossione aveva cercato di inviare una cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata, ma il sistema aveva restituito un avviso di mancata consegna con la dicitura “indirizzo non valido”.
L'Ufficio aveva dunque proceduto con il deposito telematico dell'atto sul portale di Infocamere, convinto che tale formalità fosse sufficiente a rendere il debito esigibile. Tuttavia, i giudici tributari, confermando quanto già stabilito in primo grado, hanno evidenziato come l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse colpevolmente ignorato un passaggio fondamentale.
Il protocollo obbligatorio tra Infocamere e raccomandata informativa
La parte centrale della decisione della CGT risiede nella rigida interpretazione dell'art. 7-quater d.l. 193/2016. La norma prevede una procedura precisa che il Fisco deve seguire qualora l'indirizzo PEC del destinatario risulti saturo, inattivo o non valido. In tali casi, non basta depositare l'atto nell'area riservata del sito internet della società Infocamere SCpA, con la relativa pubblicazione dell'avviso per 15 giorni.
Il legislatore ha previsto l’obbligo, per l'Ufficio, di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto attraverso l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo avviso cartaceo rappresenta l'unico strumento idoneo a garantire che il contribuente sia effettivamente messo nelle condizioni di sapere che un atto impositivo è stato depositato “virtualmente” e che i termini per l'impugnazione hanno iniziato a decorrere.
Il vuoto probatorio e la condanna definitiva dell'Erario
Durante i due gradi di giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Lecco ha cercato di difendere la legittimità della propria pretesa, sottolineando che l'iscrizione a ruolo derivava da controlli automatizzati ex art. 36 bis delle disp. accert. imp. redditi e da mancati versamenti legati agli studi di settore.
Tuttavia, i giudici hanno rilevato come l'Ufficio non avesse mai prodotto in aula l'unico documento indispensabile per validare l'iter, ossia la prova dell'invio della raccomandata. Tale mancanza ha determinato la nullità insanabile della notifica, poiché l'omissione di un adempimento fondamentale per il rispetto del diritto di difesa del contribuente non può essere corretta a posteriori o ignorata.